Cessione del credito, quando l’Agenzia delle Entrate può sospendere la pratica

Cessione del credito, quando l’agenzia delle entrate può sospendere la pratica

Il decreto legge del 11 novembre 2021, n.157 “antifrodi”, recante “misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, nel settore dei vari bonus edilizi, ha la facoltà di sospendere, per 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni sugli sconti in fattura o sulle cessioni del credito inviate e che mostrano particolari profili di rischio. 

Con l’introduzione nel 2020 del superbonus 110% e in particolare del bonus facciate, si sono presentati notevoli comportamenti fraudolenti dai soggetti coinvolti nelle pratiche di cessione del credito e di conseguenza il legislatore, attraverso il decreto anti-frode, ha introdotto una serie di misure per contrastare quest’attività.

In prima istanza, si è optato nell’obbligo di applicazione del visto di conformità sia per l’attività di cessione del credito che per lo sconto in fattura ed è stato introdotto la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di procedere con un controllo preventivo.

Nello specifico, ex dell’art 2 del provvedimento anti-frode ha stabilito che i profili di rischio sono determinati utilizzando criteri relativi ai seguenti elementi:

  • alla diversa tipologia dei crediti ceduti;
  • alla coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni;
  • ai dati relativi ai crediti oggetto di cessione;
  • ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui tali crediti sono correlati;
  • alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle istanze.

L’agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione dell’istanza, comunica al soggetto che l’ha presentata se la medesima è stata sospesa.

Qualora, il controllo conferma l’assenza di rischi oppure trascorsi i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, quest’ultima verrà convalidata per poter procedere con la cessione del credito.

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