Disposizioni testamentarie in favore dell’amico a quattro zampe.

Disposizioni testamentarie in favore dell’amico a quattro zampe

Solamente una persona che beneficia della compagnia di un animale domestico è a conoscenza di quanto ci si possa affezionare finendo per considerarlo un valido ed effettivo membro della famiglia. 

È ormai molto tempo che la sensibilità degli esseri umani si sta intensificando verso il mondo degli animali, per svariati motivi personali: c’è chi scopre la bellezza di un animale d’affezione, chi per caso assiste ad un atto di crudeltà o chi ha insito un istinto di protezione e rispetto nei loro confronti, oltre che per mille altre motivazioni.

Premessa di diritto

L’art. 587, comma 1, c.c. afferma che “il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Possono disporre per testamento e pertanto hanno la capacità di disporre “tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge”. 

Diversamente, sono in possesso della capacità di ricevere per testamento, che si estrinseca nell’idoneità di un soggetto di divenire titolare di beni, mobili od immobili, che gli vengono attribuiti mediante un atto di ultima volontà, una persona fisica, quale un parente, ovvero una persona giuridica, quale un’associazione. 

L’inidoneità a ricevere, quindi, scaturisce inevitabilmente dallo stato giuridico del soggetto beneficiario. Dunque, per subentrare nella titolarità di rapporti giuridici facenti capo ad una persona defunta, l’erede deve essere in possesso della “capacità di succedere”. 

Come fare testamento per i nostri animali?

La legislazione italiana non consente di lasciare direttamente i propri beni per disposizione testamentaria ad un animale. Infatti la nostra legge qualifica gli animali come “res mobilia”, ossia beni mobili come un’automobile, pertanto, non è possibile nominarli eredi diretti.

Il proprietario può redigere un testamento olografo, ovvero scritto di mano propria o farlo redigere da un notaio (testamento pubblico) nominando un ente, un’associazione o una persona di fiducia che, dopo la morte, amministri l’eredità e si prenda cura del nostro animale domestico, lasciando delle risorse economiche per farlo. A tale scopo è possibile nominare anche un esecutore testamentario, il quale si occuperà di controllare e vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni testamentarie: il testatore può anche nominarlo direttamente nell’atto.

Di estrema importanza si rivela la presenza di eredi legittimi, i quali non devono vedersi lesa la propria quota di legittima, poiché, contrariamente, il testamento sarebbe soggetto ad impugnazione. Secondo la legge, infatti, l’eredità deve essere spartita prima fra gli eredi legittimi. La restante parte, la disponibile, può essere lasciata anche a terzi, come ai nostri amici a quattro zampe.

Gli animali condividono con noi il privilegio di avere un’anima.
(Pitagora)

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