Il programma di liquidazione ex art.104 ter l.f.

ufficio

Il contenuto del programma di liquidazione, quale atto di diligenza del curatore fallimentare

Secondo quanto disciplinato dall’art.104 ter l.f. “Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, (1) il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo e’ giusta causa di revoca del curatore”.

Il programma di liquidazione è un atto di indirizzo, di pianificazione di tempi e modalità necessarie alla realizzazione dell’attivo fallimentare. Col programma, il Curatore indica la strategia che intende applicare al fine di ottimizzare l’attivo fallimentare.

Nella relazione, quindi, dovranno essere indicati sia gli atti di natura liquidatoria che le azioni di recupero dei crediti, volte alla ricostruzione patrimoniale della società fallita. Tale attività del Curatore, sarà posta al vaglio sia del Giudice Delegato che del Comitato dei Creditori in quanto, valuteranno il suo grado di diligenza. Infatti, il programma di liquidazione deve sempre ottenere l’approvazione preventiva del Comitato dei Creditori che, tra l’altro, può presentare delle modifiche allo stesso programma.

Più precisamente, spetterà unicamente al Comitato dei creditori l’approvazione del programma mentre, al Giudice Delegato interesserà il mero controllo di legittimità e di adeguatezza dell’atto alle modalità indicate dal programma.

Si tenga presente, inoltre, che la normativa fallimentare, stabilisce il contenuto minimo del programma di liquidazione e precisamente:

  1. l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104 bis;
  2. la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
  3. le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
  4. le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
  5. le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
  6. il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo”.

Il Curatore, pertanto, dovrà aver cura di verificare, preventivamente, se sia più ragionevole richiedere l’esercizio provvisorio della società (per non perdere l’avviamento della stessa qualora non sia già disponibile un acquirente), ovvero accettare eventuali offerte di affitto e/o di cessione (lett.a).

Il programma di liquidazione deve anche indicare la presenza di eventuali proposte di concordato fallimentare, specificandone il loro contenuto (lett.b). Tali proposte possono essere presentate da competitors, clienti, fornitori o anche parenti del fallito, interessati ad acquisire l’azienda o una parte degli assets della stessa.

Oltre al contenuto obbligatorio sopra elencato, il programma di liquidazione ha anche un contenuto facoltativo. Infatti, il curatore fallimentare potrà presentare qualsiasi soluzione economica per lui funzionale alla massimizzazione dei proventi derivanti dal processo liquidatorio (ad esempio attivare una campagna pubblicitaria per la cessione degli assets della procedura o farsi coadiuvare da esperti).

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