La notifica dell’atto tributario alla società estinta

busta

 

Il Decreto Legislativo n. 175/2014 ha introdotto un’importante novità in materia tributaria disponendo la sopravvivenza della società estinta, ai soli fini fiscali, per la durata di cinque anni dall’avvenuta cancellazione.

L’entrata in vigore dell’art. 28 commi 4 e 5 Decreto Legislativo n. 175/14 (c.d. decreto semplificazioni) ha determinato profondi cambiamenti nell’ambito della responsabilità fiscale di una società estinta stabilendo che: “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli  atti  di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei  tributi  e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società, di  cui all’articolo 2495 del codice civile, ha effetto trascorsi cinque  anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.

La ratio di tale disciplina, individuata dalla relazione illustrativa al Decreto, è quella di  assicurare il soddisfacimento del credito erariale attraverso una temporanea inefficacia dell’estinzione, volta ad evitare che le azioni di recupero del credito tributario poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate.

Si tratta di una norma volta ad agevolare l’Amministrazione Finanziaria, poiché la nuova disciplina tutela esclusivamente i rapporti obbligatori di natura tributaria creando una disparità di trattamento tra il Fisco e tutti gli altri creditori che subiscono, invece, le conseguenze dell’estinzione della società.

Tuttavia, poiché nemmeno l’Erario potrebbe in alcun modo giovarsi della riviviscenza della società estinta, atteso che la sopravvivenza del soggetto giuridico estinto non porta con sé quella delle sue consistenze patrimoniali ormai insussistenti (la società cancellata è infatti priva di beni e diritti sui quali potersi soddisfare) parrebbe che la cancellazione differita della società risponda alla sola esigenza di poter notificare l’atto impositivo al soggetto che ha realizzato il presupposto del tributo, con la conseguenza che gli avvisi di accertamento notificati successivamente all’entrata in vigore del  Decreto Legislativo n. 175/2014 alla società estinta – presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale – potranno ritenersi validi.

 

 

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