Il debitore incapiente e il compenso dell’OCC

Il debitore incapiente e il compenso dell’OCC

Chi è il debitore incapiente?

Secondo la Legge sul sovraindebitamento, il debitore incapiente è la “persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo’ eccedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita’ rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.  Non sono considerati utilita’, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati”. 

La normativa, quindi, prevede che è incapiente il debitore che non è in grado di versare alcunché alla procedura. Per capire se il soggetto si trovi in questa situazione, vi è un periodo di sorveglianza di quattro anni in cui, l’OCC dovrà verificare che il debitore non abbia ricevuto delle somme o patrimonio in grado di soddisfare, anche parzialmente i creditori.

Cosa prevede la Legge sul sovraindebitamento in merito al compenso dell’OCC e dei consulenti/advisor del debitore incapiente? 

L’art.14 quaterdecies della L.3/12 dispone che i compensi dell’organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

Ci si chiede, ora, chi debba sostenere il costo sia del compenso dell’OCC che del consulente-advisor del debitore incapiente, il quale, non ha alcuna possibilità di pagare oppure ha grandi difficoltà nel corrispondere il dovuto. Spesso, infatti, il debitore incapiente effettua il pagamento a rate e con tempi lunghissimi.

La legge sul sovraindebitamento n.3/2012 non prevede il gratuito patrocinio. 

Tuttavia, in merito all’OCC, considerato come ausiliario del Giudice, la scrivente ritiene che, ove manchino fondi per pagarlo, il suo compenso debba essere corrisposto dall’Erario all’art. 146 del PPR n. 115 del 2002.

Pertanto, anche se, ad oggi, non risultano casi di gratuito patrocinio, si ritiene che tale istituto possa essere di applicazione al sovraindebitamento.

Ci si chiede, tuttavia, come possa essere soddisfatto il compenso del consulente/advisor del debitore incapiente. Infatti, l’advisor provvederà a studiare la posizione economica, patrimoniale, finanziaria e debitoria del soggetto, redigerà l’istanza di nomina dell’OCC nonché il ricorso di apertura della procedura per il debitore incapiente; tutto questo come verrà compensato?

La risposta, secondo la scrivente potrebbe essere o che il compenso venga pagato sempre con l’istituto del gratuito patrocinio o da parte del soggetto sovraindebitato – con modalità e tempistiche a favore del debitore – oppure da un terzo garante del debitore.

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