PILLOLE DI DIRITTO: il contratto di assicurazione

il contratto di assicurazione

L’assicurazione è il contratto in forza del quale l’assicuratore si obbliga, verso la corresponsione di un premio:

  • a rivale l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni)
  • a pagare un capitale un capitale o una rendita al verificarsi di un fatto attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita)
  • a risarcire i terzi il danno che dovrebbe risarcire l’assicurato (assicurazione contro la responsabiltà civile).

Si tratta di un contratto: 

  • a forma libera
  • a prestazione corrispettive
  • aleatorio.

Il rischio costituisce elemento essenziale del contratto ed è necessario che persista e perduri durante tutta la sua esistenza.

Infatti la sua inesistenza è causa di nullità del contratto ex art. 1895 cc.

Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in ci il proponente ha conoscenza dell’accettazione della controparte.

Effetto: 24 h del giorno della sua conclusione fino a 24 h alla scadenza.

L’assicurazione può essere stipulata:

  • nel proprio interesse
  • per conto altrui
  • per conto di chi spetta

Clausola claims made: si tratta di una clausola con garanzia assicurativa, la cui richiesta che deve pervenire durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo.

Le Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

La reticenza dell’assicurato in sede di rappresentazione del rischio legittima il ricorso da parte dell’assicuratore ai rimedi previsti dall’art. 1892 c.c. quando sia accertata la presenza di tre condizioni cumulative:

  • che la rappresentazione del rischio da parte dell’assicurato sia inesatta o reticente;
  • che essa sia stata resa con dolo o colpa grave;
  • che la reticenza o l’inesattezza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore a stipulare il contratto.

Non ogni reticenza si traduce nel diritto dell’assicuratore di annullare la polizza ma solo quella che, ove nota allo stesso assicuratore, avrebbe determinato una diversa decisione in ordine al contratto.

Art. 1892 c.c. – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. 

La legge consente all’assicuratore di chiedere l’annullamento del contratto ma subordina tale richiesta a un termine piuttosto breve di decadenza.

secondo comma 

Una volta che l’assicuratore ha conosciuto l’inesattezza delle dichiarazioni oppure le reticenze del contraente, deve chiedere l’annullamento entro il termine di tre mesi. Se ciò non viene fatto, l’impresa decade dal diritto, con la conseguenza che il rapporto contrattuale rimane in vita.

Art. 1892 c.c. – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Rimedi processuali nel Contratto di assicurazione:

l’Ipotesi di inadempimento dell’assicuratore, ad esempio nel mancato pagamento dell’indennizzo, implica:

Strumento processuale: atto di citazione da parte dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore

Organo competente: Tribunale

Per assicuratore invece si richiede la comparsa di costituzione e risposta, entro 20 giorni dal termine dell’udienza fissata dal ricorrente nell’atto di citazione. 

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