Il contratto. I requisiti e la prova.

Nozione

La nozione di CONTRATTO è contenuta all’art.1321 del Codice Civile che lo definisce come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

La legge consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto: si parla, infatti, di autonomia contrattuale. Possono quindi essere conclusi dei contratti “tipici” ossia già previsti dalla legge, contratti “atipici” che non rispecchiano i modelli esistenti, contratti “misti” risultanti da più elementi di diverse tipologie contrattuali.

Elementi essenziali

È importante sapere che un contratto, per essere considerato valido ed efficace, deve contenere al suo interno degli elementi ESSENZIALI:

  • l’accordo: si tratta dell’incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti. Spesso si tratta di una proposta (proveniente da chi propone il contratto) e di un’accettazione (proveniente da chi accetta il contratto). L’accordo è un elemento essenziale perché essenziale è provare la volontà delle parti.
  • la causa: si tratta della funzione economico-sociale del contratto. Deve essere tenuta distinta dai motivi (ossia quelle ragioni soggettive che spingono una parte a contrarre e che sono irrilevanti). Se le parti utilizzano un contratto tipico (quindi già previsto dalla legge) la causa sarà evidente. Se invece le parti prediligono un contratto atipico (quindi non disciplinato dalla legge) definiranno tra loro la funzione economico-sociale del contratto che andranno a stipulare e dovranno rispettare i limiti imposti dalla legge (norme imperative, ordine pubblico, buon costume e meritevolezza degli interessi perseguiti).
  • l’oggetto: si tratta della res o del comportamento oggetto dell’accordo. L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
  • la forma: questo è un elemento necessario solo quando la legge prevede una determinata forma (detta forma ad substantiam) a pena di nullità del contratto stesso (ne è un esempio il contratto di compravendita di un immobile) ma ci sono casi in cui la forma è comunque richiesta al fine dar prova del contratto stesso (detta forma ad probationem. Ne sono esempi il contratto di assicurazione, il patto di non concorrenza, il trasferimento d’azienda).

La prova del contratto

Secondo l’art 1326 c.c., il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della propria proposta. 

Al fine di fornire la prova dell’effettiva conclusione del contratto e dei suoi contenuti, appare quindi opportuno che tutta la corrispondenza relativa alle trattative e allo scambio della proposta e dell’accettazione sia correttamente documentata e conservata.

Nella gestione della corrispondenza commerciale, è altresì opportuno che siano definiti:

  1. le linee dell’accordo commerciale con l’altra parte;
  2. i termini dell’effettiva proposta e dell’effettiva accettazione;
  3. le caratteristiche delle obbligazioni assunte (es. tipologia della merce e modalità di consegna, prestazione dei servizi, valore del corrispettivo, condizioni di pagamento, modalità di pagamento ecc).

Più lo scambio di comunicazioni è dettagliato, più semplice sarà dar prova del contratto e dei suoi contenuti.

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