Esterometro 2022

esterometro

L’adempimento dell’esterometro non era più previsto a partire dal 1° gennaio 2022, ma la conversione in legge del Decreto Fiscale ha posticipato la decorrenza al 1° luglio 2022.

L’articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), ha stabilito che i dati attualmente trasmessi tramite l’esterometro dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate telematicamente tramite il Sistema di Interscambio, SdI, utilizzando il formato Xml della fattura elettronica. Quindi, l’invio dei dati sarà un flusso costante e non più trimestrale.

Per quanto concernono le regole da seguire, l’anno 2022 si divide sostanzialmente in due periodi:

  1. per i primi 6 mesi, è necessario rispettare ancora le ultime scadenze ovvero 31 gennaio 2022 per il periodo dell’ultimo trimestre 2021; 30 aprile 2022 per il primo trimestre 2022 e 31 luglio per il secondo trimestre 2022;
  2. per la seconda parte dell’anno, a partire dal 1° luglio 2022, le operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA sono tenuti a trasmettere le fatture all’amministrazione finanziaria attraverso il Sistema di Interscambio, anche per l’invio dei dati inerenti alle fatture da e verso l’estero.

Come indicato nel provvedimento n.374343, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 23 dicembre 2021, la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata nel seguente modo:

  • per le operazioni attive: l’invio dovrà essere effettuato entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi, entro i 12 giorni;
  • per le operazioni passive: l’invio dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.

In merito alle operazioni attive, non si hanno molte differenze sulle modalità operative rispetto a quanto avviene per le fatture attive nazionali, con la produzione di una fattura elettronica di tipo TD01 e con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente estero (il codice destinatario sarà indicato con sette “X”). 

Mentre, per le operazioni passive si avrà un notevole cambiamento. Il fornitore estero continuerà a emettere in modalità analogica le sue fatture e il soggetto passivo, che riceverà una fattura cartacea dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico in formato Xml e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate tramite lo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.

Il soggetto passivo avrà la possibilità di compilare il tipo di documento da trasmettere allo SdI in uno dei seguenti modi:

  • TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72 (ovvero le operazioni ricevute da un soggetto non residente per operazione avvenute in Italia. Esempio: soggetto cinese con stabile organizzazione in Italia non provvisto di partita IVA Italiana).

Per le fatture inerenti ad operazioni di importazione, se sono documentate da una bolletta doganale, non andranno integrate o autofatturate (in quanto l’IVA è già assolta in dogana e la fattura è fuori campo IVA). Anche per le fatture attive quelle di esportazione documentate da bolla doganale non dovrebbero essere soggette all’obbligo di fattura elettronica. 

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