Il calcolo del danno differenziale

calcolo danno differenziale

Premessa

In caso di infortunio, il lavoratore viene indennizzato dall’assicuratore sociale INAIL ma, con una recente pronuncia giurisprudenziale, si è meglio analizzata la quantificazione dei postumi invalidanti il cui aggravarsi deriva da una condotta medica imperita.

Si tratta, quindi, dell’aggravamento – a causa della condotta del sanitario – di postumi che sarebbero comunque residuati in capo al paziente ma in una minore entità.

È oramai pacifico che, in questo caso, il paziente possa agire contro il sanitario che dovrà rispondere di detto aggravamento, anche nel caso in cui sia stato già indennizzato INAIL.

La Cassazione, con una recente sentenza, ha espresso importanti precisazioni sulle modalità di calcolo del danno iatrogeno differenziale.

Corte di Cassazione – sentenza del 27 settembre 2021, n. 26117

La vicenda trova origine nelle lesioni personali subite da un lavoratore a causa di un infortunio in itinere in conseguenza di un sinistro stradale. Il paziente veniva ricoverato e le sue condizioni si aggravavano a causa della condotta imperita degli operatori sanitari.

Il lavoratore, quindi, clinicamente guarito, riportava dei postumi invalidanti più gravi rispetto a quelli che sarebbero derivati dal solo incidente.

Il paziente, pertanto, conveniva in giudizio l’azienda sanitaria al fine di ottenere il risarcimento del danno subito; l’azienda chiedeva che dal risarcimento effettivamente riconosciuto, venisse sottratto l’indennizzo che già era stato corrisposto dall’INAIL in virtù del principio della compensatio lucri cum damno.

Il Tribunale, a seguito di perizia, quantificava l’invalidità permanente del danneggiato nel 20% (12 punti di invalidità derivanti dall’incidente e 8 punti derivanti dall’errore medico). Si procedeva alla quantificazione del danno utilizzando le Tabelle di Milano: l’invalidità del 20% ammontava ad €.65.000,00, a questi dovevano essere detratte le somme versate dall’INAIL (€.31.000,00 circa) residuando una differenza di €.33.000,00. A quanto punto veniva quantificato l’8% (punti di inabilità derivanti da errore medico) di €.33.000,00 = quasi €.3.000,00 quale risarcimento del danno.

La Corte d’Appello si esprimeva con indirizzo opposto riconoscendo al paziente l’intero corrispettivo relativo agli 8 punti di danno, pari ad €.19.000,00 circa.

Sulla questione di pronunciava, poi, la Corte di Cassazione.

La Corte afferma che i pagamenti corrisposti dall’INAIL incidono sul danno risarcibile (e, quindi, sul credito del danneggiato) nel caso in cui l’indennizzo funga da ristoro del medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede il risarcimento.

Nel momento in cui l’INAIL provvede al pagamento dell’indennizzo si verifica una surrogazione e il credito risarcitorio si trasferisce in capo all’assicuratore; ciò significa che il danneggiato non potrà più pretendere il risarcimento dal responsabile.

Ne consegue che si dovrà sottrarre dal credito risarcitorio vantato dal danneggiato, l’indennizzo INAIL, solo nel caso in cui entrambi (credito risarcitorio e indennizzo) siano volti a ristorare il medesimo pregiudizio.

Si dovrà ora capire come calcolare il danno differenziale:

  1. Se l’INAIL ha corrisposto al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico subito, il relativo importo:
  • va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente;
  • al netto della personalizzazione e del danno morale (l’INAIL, infatti, non risarcisce il danno morale e non applica la personalizzazione).
  1. Se l’INAIL ha costituito in favore del danneggiato una rendita, è necessario:
  • determinare la quota destinata al ristoro del danno biologico,
  • separare questa quota da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa.

Nel caso oggetto d’esame, però, la condotta dei sanitari non ha cagionato il danno, bensì ne ha solo aggravato i postumi. Il paziente avrebbe comunque presentato un’invalidità permanente, anche nel caso in cui la condotta dei sanitari fosse stata perita, ma detta invalidità sarebbe stata inferiore rispetto a quella derivante anche da errore medico (in particolare 12% e 8%).

La Corte si esprime con diversi principi di diritto tra cui: “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l’aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all’infortunio anche in assenza dell’errore medico; detraendo il secondo importo dal primo” e, ancora, “nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall’INAIL, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito)”.

Orbene, nel caso di specie, L’INAIL ha provveduto a risarcire il danno complessivo subito dal paziente (quindi il danno biologico subito compreso di aggravamento determinato da colpa medica). Per calcolare il danno differenziale, quindi, il Giudice dovrà:

  1. determinare la misura del danno base subito e l’entità dell’aggravamento;
  2. determinare il complessivo indennizzo dovuto dall’INAIL;
  3. verificare se l’indennizzo INAIL sia inferiore o superiore al danno base. Nel caso in cui l’indennizzo sia inferiore, il responsabile dell’aggravamento dovrà risarcire il danneggiato per intero. Nel caso in cui l’indennizzo sia superiore, il responsabile dell’aggravamento dovrà risarcire ciò che residua sottraendo dall’aggravamento la differenza tra l’indennizzo INAIL e il danno base. 

Utilizzando altre parole si può dire che Danno Differenziale = Aggravamento – (Indennizzo INAIL – Danno Base).

I calcoli, in conformità con le generali regole in materia di quantificazione del danno differenziale, dovranno essere effettuati sugli importi monetari e non sulle percentuali di invalidità.

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