Il fondo patrimoniale è aggredibile?

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è uno strumento di protezione patrimoniale molto utilizzato dagli italiani per evitare l’aggressione dei beni familiari da eventuali creditori. È un istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia attraverso la Legge 151 del 1975 ed è regolamentato dagli art. 167 fino al 171 del c.c..

Il fondo patrimoniale è un vincolo di destinazione costituito mediante un atto redatto dal notaio e consente ai coniugi di destinare un insieme di beni destinati ai bisogni della famiglia, a prescindere dalla loro decisione di applicazione del regime di separazione o comunione legale dei beni.

Gli unici beni che possono rientrare nel fondo patrimoniale sono i seguenti:

  • beni immobili: abitazioni, pertinenze, terreni, uffici etc;
  • mobili registrati come autoveicoli e/o motoveicoli;
  • titoli di credito purché siano nominativi come ad esempio le quote di una società per azioni.

Il fondo patrimoniale può essere istituito solo da coppie sposate e da unioni civili ed è caratterizzato dal fatto che non comporta un trasferimento di proprietà o un possesso del bene a favore di terzi, ma impone che il bene viene vincolato solamente per soddisfare i bisogni della famiglia e proteggerli contro eventuali creditori futuri.

Un aspetto vinco è rappresentato in caso di vendita dei beni inseriti nel fondo dove si deve avere il consenso da parte di entrambi i coniugi e se ci sono figli minori, dietro autorizzazione del giudice tutelare.

Come già anticipato, il fondo patrimoniale permette di proteggere i beni ovvero non possono essere pignorati dai creditori, ma bisogna fare due distinzioni:

  • debiti anteriori al fondo patrimoniale;
  • debiti posteriori al fondo patrimoniale.

Nel primo caso, il fondo non tutela dai debiti anteriori alla nascita dell’istituto, in quanto si considera in cui è nata l’obbligazione e non quando si è determinata la morosità.

Inoltre, per i pignoramenti iscritti nei registri immobiliari entro un anno dalla costituzione del vincolo, il fondo decade subito e la procedura si avvia automaticamente. Mentre, per i pignoramenti oltre un anno dalla costituzione è necessario che il creditore proceda con un’azione revocatoria, a condizione che non siano trascorsi più di 5 anni dall’annotazione del fondo patrimoniale e che il debitore non sia titolare di ulteriori beni facilmente aggredibili.

Tuttavia, il fondo patrimoniale non è mai aggredibile trascorsi 5 anni dalla costituzione o quando il debitore risulta essere titolare di ulteriori beni facilmente pignorabili dal creditore.

Sul secondo punto ovvero per i debiti successivi al vincolo di destinazione, anche dopo i 5 anni dalla sua annotazione, il fondo continua ad essere pignorabile per tutti i successivi debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia. Si intende di obbligazioni create per realizzare le esigenze indispensabili per il soddisfacimento della famiglia e quelle volte al pieno mantenimento, benessere e sviluppo della famiglia stessa o al potenziamento della sua capacità lavorativa come indicato nelle seguenti sentenze di Cassazione n.16176 del 2018, n.29983 del 2021, n.15741 del 2021 e n.2904 del 2021.

Quindi, i debiti per il quale il fondo patrimoniale riesce a tutelare sono per quelli contratti per soddisfare le esigenze superflue o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

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