I nuovi criteri per la liquidazione del danno da perdita parentale
PARTE 2

liquidazione perdita parentale

Le Tabelle di Milano

Come anticipato nel precedente articolo, sulla scorta di alcuni principi di diritto formulati dalla giurisprudenza di legittimità nell’anno 2021 in riferimento ai criteri di liquidazione del danno da perdita parentale (ossia la sofferenza patita per la perdita di una persona cara, che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita), l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto più che necessario provvedere ad una modifica delle Tabelle utilizzate, a livello nazionale, per la liquidazione del danno non patrimoniale.

La nuova versione delle Tabelle di Milano, invece che individuare una “forbice” nella quantificazione del risarcimento del danno da perdita parentale, fa riferimento al “valore punto” che ammonta ad:

  • €.3.365,00 per la perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati;
  • €.1.461,20 per la perdita di fratelli o nipoti.

Sono stati forniti dei chiarimenti anche per quanto riguarda da distribuzione dei punti; in particolare è necessario tenere presente 5 elementi:

  1. Età della vittima primaria;
  2. Età della vittima secondaria;
  3. Convivenza tra le due vittime;
  4. Sopravvenienza di altri congiunti;
  5. Qualità e intensità della relazione affettiva perduta in concreto.

La relazione illustrativa delle Tabelle di Milano del 2022 specifica, però, che la distribuzione dei punti deve comunque avvenire “tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame” e “prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.

È ora opportuno andare ad analizzare la liquidazione del danno prima sulla base della “differenziazione” in relazione al valore punto e poi sulla scorta dei 5 elementi sopra nominati.

Non sono state poche, in realtà, le pronunce giurisprudenziali che hanno fatto riferimento al parametro della qualità e intensità della relazione affettiva perduta in concreto e, di certo, alcune di queste non sono state esenti da critiche (soprattutto nei casi di morte del figlio neonato).

È chiaro che, al fine di attribuire un punteggio (e quindi una valutazione) a questa particolare voce, sarà necessario analizzare e provare (anche tramite elementi presuntivi) determinate circostanze tra cui:

  • L’assiduità delle frequentazioni e dei contatti tra i soggetti;
  • Le condivisioni di momenti della vita quotidiana quali lavoro, hobby, attività sportive, attività di volontariato ecc;
  • Condivisione di momenti di svago quali festività o vacanze;
  • Attività assistenziali (sotto il profilo sanitario o, anche solo domestico);
  • Da non dimenticare, la durata, l’intensità e la penosità della malattia della vittima primaria che, anche solo astrattamente, può aver determinato una maggior sofferenza nella vittima secondaria.

Si faccia un esempio: la perdita di un genitore per un ragazzo che frequenta la scuola elementare non potrà che comportare la presunzione di una relazione affettiva molto intensa (sia per le frequentazioni, per la condivisione della vita quotidiana e dei momenti di svago e anche per le attività assistenziali) e, di conseguenza, ben si vedrebbe giustificata l’attribuzione del massimo punteggio assegnabile (30 punti).

Liquidazione del danno da perdita parentale: genitore, figlio, coniuge o assimilati

Come sopra detto, le Tabelle di Milano del 2022 stabiliscono un valore punto di €.3.365,00; i punti totali attribuibili sono 118 con una soglia non superabile (quello che prima abbiamo definito cap) di €.336.500,00 (consistente nel valore massimo previsto dalla forbice delle Tabelle 2021).

La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei 5 elementi sopra richiamati e che si segnalano:

  • Età della vittima primaria: vengono attribuiti un massimo di 18 punti quale danno non patrimoniale presumibile (ossia la sofferenza interiore e l’aspetto dinamico-relazionale);
  • Età della vittima secondaria: vengono attribuiti un massimo di 28 punti quale danno non patrimoniale presumibile;
  • Convivenza: vengono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile se tra le due vittime c’era convivenza e 8 punti se le due vittime non convivevano ma risiedevano nello stesso stabile o complesso;
  • sopravvivenza di altri congiunti: vengono attribuiti fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile;
  • qualità e intensità della relazione affettiva: vengono attribuiti fino a 30 punti.

I punteggi di cui sopra verranno poi sommati e moltiplicati per il valore del punto; si ricorda che il totale non potrà però essere superiore ad €.336.500,00.

Liquidazione del danno da perdita parentale: fratelli o nipoti

Le Tabelle di Milano del 2021, secondo il noto sistema a forbice, prevedevano un risarcimento da €.24.350,00 ad €.146.120,00

Le nuove Tabelle, invece, assegnano al punto un valore di €.1.461,20; i punti totali attribuibili sono 116 con un cap di €.146.120,00.

Come sopra, andiamo ad analizzare l’assegnazione dei punti sulla base dei 5 elementi:

  • età della vittima primaria: massimo 20 punti per danno non patrimoniale presumibile;
  • età della vittima secondaria: massimo 20 punti per danno non patrimoniale presumibile;
  • convivenza: vengono attribuiti 20 punti per danno non patrimoniale presumibile se tra le due vittime c’era convivenza e 8 punti se le due vittime non convivevano ma risiedevano nello stesso stabile o complesso, 25 punti in caso di convivenza per oltre 30 anni e 30 punti in caso di convivenza per oltre 40 anni;
  • sopravvivenza di altri congiunti: vengono attribuiti fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile;
  • qualità e intensità della relazione affettiva: vengono attribuiti fino a 30 punti.

Il totale risarcibile, però, non dovrà essere superiore ad €.146.120,00.

Si riporta ora, a titolo esemplificativo, un estratto delle Tabelle del 2022 che renderà più chiaro quanto sopra esposto.

ParametriEsempio MinimoMedioMassimo
Età vittima primaria15 anni262626
Età vittima secondaria45 anni202020
Convivenza161616
Sopravvissuti del nucleo familiare2121212
Qualità e intensità della relazione affettiva01530
 TOTALE PUNTI7489104
TOTALE IMPORTO€ 249.000€ 299.485€ 349.960

In questo caso il totale massimo supera il valore di “cap” che è di €.336.500,00: il risarcimento, quindi, andrà ridotto alla somma prevista dal tetto massimo di cap.

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