Falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio

A seguito della riforma avvenuta con l’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto n.137/2020, è stata introdotta espressamente la possibilità di falcidiare e ristrutturare i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto sall’art.7 comma 1, secondo periodo (art.8 comma 1 bis).

In quali procedure è possibile applicare la falcidia della cessione del quinto?

L’art. 8 disciplina il contenuto del Piano del consumatore e dell’Accordo di composizione della crisi e non anche della Liquidazione del Patrimonio.

Sulla base della predetta normativa, il Tribunale di Parma, con sentenza del 28 febbraio 2021 ha affermato che “In caso di presentazione di un piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, va falcidiato anche il contratto di cessione del quinto stipulato dal debitore, poiché l’obiettivo della legge è quello di offrire una seconda possibilità al consumatore, possibilità che esige la ristrutturazione di tutti i debiti, compreso il finanziamento oggetto di cessione del quinto”.

Pertanto, il Giudice di Parma ha applicato la normativa relativa alla falcidia in una fattispecie di Piano del consumatore. Tale decisione è retta da diversi principi, quale, primo tra tutti, il rispetto della par condicio creditorum. 

Se non vi fosse la falcidia, ci si troverebbe davanti a tutti gli altri crediti falcidiati mentre, la cessionaria del finanziamento continuerebbe a percepire tutte le proprie rate di finanziamento. Proprio per evitare quanto appena espresso, i Tribunali si sono orientati nel ritenere che nella procedura concorsuale – e quindi nella falcidia – debbano essere inseriti anche i contratti con la cessione del quinto

Il principio della falcidia si applica alle procedure pendenti alla data della riforma di dicembre 2020?

La disposizione di cui all’art.8 1 bis si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 137 del 2020.

La falcidia della cessione del quinto è possibile nella Liquidazione del patrimonio?

In merito alla procedura di Liquidazione del patrimonio non vi è alcun espresso riferimento normativo alla falcidia dei debiti derivanti dalla cessione del quinto. Tuttavia, il Tribunale di Verona, con sentenza del 18 dicembre 2020 si è espresso affermando che “attesa la natura concorsuale delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012, appare senz’altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. Il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’art. 42 L. fall. opera quindi anche nella procedura di liquidazione dei beni di cui all’art. 14 ter L. 3/2012.

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