La definizione del debito tributario, vale a dire il sopravvenuto pagamento dell’imposta evasa e delle relative sanzioni e interessi, impatta positivamente sulla posizione processuale penale dell’imputato, sotto molteplici aspetti.
Vediamo come, partendo dalle norme di riferimento.
Causa di non punibilità
Per quanto riguarda i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (articolo 10 bis D. Lgs 74/2000), omesso versamento IVA (articolo 10 ter) e indebita compensazione (articolo 10 quater comma 1), l’articolo 13 D. Lgs. 74/2000, rubricato Causa di non punibilita’. pagamento del debito tributario, prevede che “ I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso.
L’espressa previsione dell’integrale pagamento delle somme dovute all’Erario entro la dichiarazione di apertura del dibattimento risulta però mitigata dal disposto del terzo comma dell’articolo 13 che prevede la possibilità di ottenere una proroga di massimo 6 mesi (con corrispondente sospensione del termine di prescrizione) allorquando l’estinzione del debito tributario risulti in fase di estinzione mediante rateizzazione e questa non risulti ancora conclusa in tempo utile per l’udienza in cui dovrebbe avvenire l’apertura del dibattimento.
Per quanto riguarda invece le fattispecie più gravi di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3), Dichiarazione infedele (articolo 4) e Omessa dichiarazione (articolo 5), la norma sposta ancora più indietro il termine ultimo entro cui il soggetto è ammesso al pagamento del dovuto (vale a dire imposta evasa, interessi e sanzioni), con ciò potendo beneficiare, lato penale, di una causa di non punibilità: non più la dichiarazione di apertura del dibattimento, bensì la avvenuta conoscenza di qualsivoglia contestazione di irregolarità a suo carico. L’articolo 13 comma 2 D. Lgs 74/2000 prevede infatti che: “I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.
Circostanza attenuante ad effetto speciale, mancata applicazione delle pene accessorie e patteggiamento della pena
Per tutte quelle fattispecie di reato per le quali l’avvenuto pagamento del debito tributario entro l’apertura del dibattimento non può valere come causa di non punibilità (vale a dire tutte quelle previste dal decreto 74/2000 fuorchè quelle previste e punite dagli articoli da 10 bis a 10 quater), l’avvenuto pagamento potrà comunque avere la valenza di circostanza attenuante ad effetto speciale, nonché comportare la non applicazione di pene accessorie e permettere l’accesso al rito del così detto patteggiamento della pena di cui all’articolo 444 cpp, secondo quanto previsto dall’articolo 13 bis D. Lgs. 74/2000: “Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonchè il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2.”