Uno dei temi discussi sul sovraindebitamento riguarda la destinazione del TFR di un dipendente all’interno o meno della procedura da sovraindebitamento.
L’art.14 ter della L.3/12 che disciplina una delle procedura di composizione da sovraindebitamento quale la Liquidazione del patrimonio, dispone che “non sono compresi nella liquidazione:
- a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio’ che il debitore guadagna con la sua attivita’, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
- c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”.
È necessario, quindi, considerare l’art.545 c.p.c. il quale cita i beni impignorabili:
“Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti (2), e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato”.
Dal combinato disposto dell’art.14 ter L.3/12 e art.545 c.p.c. si ritiene che il Trattamento di Fine Rapporto (“altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego”) non possa essere inserito nella procedura di Liquidazione del Patrimonio e quindi a soddisfazione dei creditori.
Si rileva, tuttavia, che il debitore potrebbe rendere disponibile solo il TFR anticipabile – che può essere ottenuta un’unica volta dal lavoratore che abbia maturato almeno otto anni di servizio con lo stesso datore di lavoro – a determinate condizioni vale a dire:
- congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua;
- spese mediche per terapie e interventi;
- acquisto o costruzione della prima casa per sé o per i figli;
- ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà.