Condominio. La convocazione dell’assemblea via e-mail

riunione di condominio via email

Modalità di convocazione dell’assemblea condominiale e contenuti dell’avviso

In materia di convocazione dell’assemblea condominiale le disposizioni di attuazione al codice civile stabiliscono che l’avviso di convocazione per la riunione deve essere comunicato ai condomini solo: 

  • a mezzo di lettera raccomandata; 
  • con posta elettronica certificata (Pec); 
  • con fax; 
  • con lettera consegnata a mani all’interessato, controfirmata per accettazione.

Spesso, per prassi in molti condomini, si ricorre – però – alla convocazione tramite invito per email semplice. 

In realtà le modalità di convocazione sono da considerarsi tassative, nel caso di mancato rispetto di tali forme è prevista l’annullabilità dell’assemblea tenutasi.

È importante ricordare che la giurisprudenza prevede l’ipotesi di annullabilità anche qualora un condomino, che non sia stato convocato, partecipi ugualmente all’assemblea: in buona sostanza in condomino, anche con la sua partecipazione spontanea, non sana il vizio di erronea convocazione dell’assemblea.

In effetti l’avviso di convocazione deve contenere, obbligatoriamente, oltre al giorno e l’ora della riunione d’assemblea, anche un elenco degli argomenti all’ordine del giorno, ossia tutti gli argomenti che andranno discussi in sede di assemblea. 

L’avviso deve pervenire al destinatario almeno 5 giorni prima della convocazione.

Questo perché il singolo condomino deve essere messo a conoscenza di tutti gli elementi che gli permettano di partecipare, con cognizione, all’assemblea: ciò vuol dire conoscere, con anticipo, i punti che si andranno a trattare in assemblea.

È questo il motivo per cui sarà annullabile l’assemblea anche nel caso in cui il condomino, che non è stato preventivamente avvisato, si presenti comunque alla riunione: si presume che egli non abbia avuto il tempo di prendere atto e ragionare sui punti di discussione all’ordine del giorno.

Una recente pronuncia

Il Tribunale di Tivoli, con una recente pronuncia del 5/4/2022, si è espresso proprio in tema di convocazione assembleare tramite l’invio di email semplice, statuendo che: “…La norma sopra richiamata non prevede l’e-mail semplice come mezzo di con vocazione dei condomini; certamente, ciò evidentemente non implica che l’uso della stessa sia vietato, sempreché la ricezione della comunicazione sia garantita e, soprattutto – in caso di contestazione – possa essere provata.

Tale prospettiva, ha trovato una recente conferma nella sentenza del Tribunale di Roma n. 17727/2021 che condivisibilmente, in un caso analogo al presente, ha rammentato come nel processo civile la posta elettronica ordinaria (a differenza della Pec, che genera una ricevuta di consegna con valore legale pari all’avviso di ricevimento della raccomandata) possa formare piena prova dei fatti solo se essi non vengano disconosciuti dal destinatario, spettando eventualmente al mittente la prova della ricezione in caso di contestazione: prova qui non fornita.

La questione si porrebbe in termini diversi nel caso in cui sia stato lo stesso condomino ad esprimere la volontà di ricevere le convocazioni assembleari a mezzo e-mail ordinarie, sottoponendosi dunque volontariamente al rischio della mancata ricezione (CA Brescia 4/2019): ma ciò non è avvenuto sub specie in quanto – contrariamente a quanto ritenuto dal condominio – la volontà espressa dalla F. di ricevere le comunicazioni tramite e-mail (“Questa è l’e-mail dedicata … per future comunicazioni”, cfr doc. 10 fascicolo parte convenuta) non può essere considerata come autorizzazione a trasmettere con quel mezzo le convocazioni assembleari, posto che tale possibilità avrebbe dovuto essere palesata – proprio per la rigidità della norma contenuta nell’art. 66, terzo comma, dacc – attraverso una manifestazione di volontà espressamente indirizzata a quel fine e non, come avvenuto, in maniera generica e di dubbia interpretazione”.

Ciò significa che la convocazione via email semplice possa ammettersi solo nel caso in cui sia stato il singolo condomino a chiedere, espressamente e specificamente, detta modalità. La prova di quanto sopra resta in capo al mittente (cioè all’amministratore).

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.