Codice del consumo. Il prodotto difettoso

Premessa

Come già analizzato in articoli precedenti, il Codice del Consumo è stato introdotto al fine di garantire una maggior tutela del soggetto più “debole” (il consumatore), all’interno dei rapporti commerciali intrattenuti.

Spesso accade che un prodotto acquistato (in negozio o online), non sia “conforme” a quanto presentato dal venditore, che presenti dei difetti, dei vizi.

Il Codice del Consumo, nel prevedere chiaramente tali ipotesi, evidenzia anche le possibili soluzioni.

Sul punto è importante, in primis, richiamare quanto precisato dall’art.129, co.2, Cod. Cons. secondo cui il prodotto è considerato conforme a quanto previsto dal contratto (i) se esso è idoneo “all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo”, (ii) se è conforme “alla descrizione fatta dal venditore”, (iii) se possiede le qualità del bene che sono state presentate dal venditore al consumatore e (iv) se presenta “la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene”. 

Il consumatore che noti la presenza di difformità, vizi o difetti nel prodotto acquistato, dovrà darne immediata segnalazione al venditore così che quest’ultimo possa indicargli la migliore soluzione per il caso di specie.

In relazione alle possibili soluzioni è opportuno richiamare quanto previsto dall’art.130 Cod. del Cos. che, testualmente, recita

  1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
  2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
  3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
  4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
    • a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
    • b) dell’entità del difetto di conformità;
    • c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
  6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
  7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
    • a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
    • b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
    • c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
  8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
  9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
    • a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
    • b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
  10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”.

Insomma, qualora un prodotto presenti vizi e difetti o, comunque, non presenti i caratteri di conformità, il consumatore acquirente avrà diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (che rappresenta, quindi, il primo rimedio), ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (che rappresenta, quindi, il secondo rimedio, quello residuale).

Il venditore, tuttavia, non è tenuto ad effettuare i primi due interventi (riparazione e sostituzione) qualora questi siano eccessivamente onerosi.

Come precisato da recente giurisprudenza (cfr. Corte Cassazione, sentenza n. 1082 del 20 gennaio 2020), l’applicazione del Codice del Consumo non esclude l’operatività delle regole generali dettate dal Codice Civile.

La tutela dell’acquirente sulla base del Codice del Consumo e del Codice Civile

L’art. 135 del Codice del Consumo dispone che, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del Codice civile in tema di contratto di vendita.

Secondo le norme in materia di compravendita, il compratore potrà esercitare l’azione di risarcimento del danno subito indipendentemente dal fatto che lo stesso formuli richiesta di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto (cfr. art.1494 c.c.).

Si può quindi dedurre che al consumatore (sulla base delle norme previste dal Codice del Consumo) non possa essere negata pari facoltà qualora non siano possibili i rimedi primari (sostituzione o riparazione) per qualsivoglia motivo, anche perché – eventualmente – eccessivamente onerosi.

Se così non fosse si giungerebbe a concludere che il Codice Civile garantisce una tutela che, invece, viene negata dal Codice del Consumo.

Il diritto a richiedere il risarcimento del danno

Il consumatore, quindi, ben può formulare richiesta di riparazione o sostituzione (rimedi primari), ma egli avrà comunque diritto a richiedere anche il risarcimento del danno subito (se provato).

Ciò perchè il ristoro del danno subito ha lo scopo di riportare il consumatore nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se il prodotto fosse stato conforme, privo di vizi e difetti.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, i Giudici avevano riconosciuto il carattere viziato del prodotto ma il venditore non aveva potuto rimediare mediante riparazione o sostituzione (perché eccessivamente onerose).

Secondo i giudici di legittimità, la richiesta risarcitoria non rimane circoscritta nei limiti del danno non coperto dalla sostituzione, invece devono vedersi applicati i normali criteri stabiliti in caso domanda risarcitoria proposta in assenza di richiesta di risoluzione o riduzione del prezzo. In presenza di un riscontro oggettivo dei vizi di un prodotto, allora, non potrà negarsi al consumatore il diritto a formulare richiesta di risarcimento dei danni subiti.

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