Sequestro conservativo

blocco preventivo

Il sequestro conservativo come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica spettante al creditore 

L’ordinamento mette a disposizione del soggetto creditore diversi rimedi e strumenti per garantire la soddisfazione del proprio diritto nei confronti di un altro (debitore) inadempiente. 

Tra le misure utili a tale scopo, ossia a prevenire che il necessario decorso di tempo intercorrente per ottenere la tutela del diritto di credito in via ordinaria arrechi pregiudizio alla soddisfazione dello stesso, si ritrova il sequestro conservativo. 

Misure cautelari 

Il sequestro conservativo rientra nel novero delle misure cautelari tipiche, per questo è bene premettere quali siano i requisiti al fine di richiedere ed ottenere dal giudice suddetti provvedimenti. L’autorità giudiziaria dovrà effettuare una valutazione che tenga conto della sussistenza di: 

  • periculum in mora: pericolo derivante dal ritardo, dall’attesa della decisione di merito con riguardo alla soddisfazione della pretesa dell’attore.

  • fumus boni iuris: valutazione preliminare in iure circa la fondatezza della domanda giudiziale di merito del creditore, che comporti una delibazione quantomeno non immediatamente a lui sfavorevole (non è necessario un pieno accertamento dell’esistenza del diritto di credito, che sarà infatti oggetto del merito della causa). 

Ai sensi degli artt. 669 e seguenti cpc, il procedimento cautelare uniforme procede su domanda del creditore, nelle forme del ricorso, a cui segue udienza di comparizione delle parti e svolgimento degli atti di istruzione indispensabili. Qualora le condizioni sopraindicate fossero ritenute esistenti, il giudice con ordinanza accoglie la domanda cautelare e dispone la misura corrispondente.

Disciplina generale 

La finalità perseguita dal sequestro conservativo è quello di evitare che la garanzia patrimoniale generica, dovuta al creditore ai sensi dell’art. 2740cc, non risulti pregiudicata da eventuali atti del debitore volti a diminuire la capienza del proprio patrimonio ovvero qualora risulti dai suoi comportamenti l’intenzione di non procedere all’adempimento di quanto dovuto. 

La disciplina del sequestro conservativo fa riferimento all’art. 671 cpc e mira alla tutela immediata e provvisoria del diritto di credito mediante la sottrazione dei beni, mobili o immobili, dalla disponibilità del debitore (o a lui dovuti). Ove poi con sentenza di condanna si riconosca l’esistenza del diritto vantando dal ricorrente, quest’ultimo potrà procedere con esecuzione forzata, in particolare il sequestro si converte automaticamente in pignoramento.

È bene evidenziare che i limiti previsti per il pignoramento si riverberano anche con riguardo alla possibilità di sottoporre a sequestro determinate tipologie di beni, che viene a tal proposito denominato come pignoramento anticipato. 

In modo oggettivo il giudice dovrà valutare il periculum in mora, che potrebbe comprendere un pericolo di fuga del debitore, atti di sottrazione o dispersione dei beni facenti parte il suo patrimonio al fine di danneggiare la pretesa creditoria, mentre in riferimento al fumus bonis iuris è sufficiente la presumibile esistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente. 

Effetti del sequestro

Il sequestro persegue lo scopo di conservare l’integrità del patrimonio del debitore, nei limiti dell’ammontare del credito del ricorrente, in ragione del fatto che è su tale patrimonio che egli farà valere coattivamente le proprie ragioni. 

Gli atti di disposizione posti in essere dal debitore sui beni sequestrati non produrranno alcun effetto nei confronti del creditore sequestrante e non saranno a lui opponibili. Il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata nei confronti del terzo proprietario, salvo l’intervento, per i beni mobili non registrati, del possesso vale titolo ex art. 1153cc. 

Pertanto, duplice è la finalità del sequestro conservativo: da un lato rende inefficaci nei confronti del creditore sequestrante gli atti di disposizione del bene compiuti dopo il sequestro dal debitore, dall’altro consente di garantire, tramite la custodia, la materiale permanenza del bene nel patrimonio del debitore, affinché il creditore possa aggredirlo in via esecutiva (con il presupposto che egli sia risultato vincitore all’esito del giudizio di merito).

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