Distrazione del patrimonio e atti in frode ai creditori procedura di sovraindebitamento

antifrode sovraindebitamento

Prima del decreto n.137/20, qualora il debitore avesse compiuto atti di distrazione del patrimonio e/o atti in frode ai creditori, non sarebbe potuto entrare nella procedura da sovraindebitamento.

Cosa succede oggi nel caso in cui il debitore effettua atti di distrazione del patrimonio?

Occorre analizzare differenti articoli di cui alla Legge 3/12.

L’art.14 della L.3/12 dispone che “L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e’ stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti”. E ancora, l’art.14 bis dispone che “Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell’omologazione del piano nelle seguenti ipotesi: (…) a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante   dell’attivo   ovvero   dolosamente   simulate   attività inesistenti”.

Quanto sopra, non vuol dire che il debitore che abbia effettuato atti dispositivi del patrimonio non possa accedere alla procedura, anzi, potrà accedere ma, in pendenza, l’accordo o il piano potranno essere annullati. Ma quando e in che modalità? Qui subentra un ulteriore articolo che dispone che il Liquidatore potrà compiere tutte le azioni necessarie per rendere inefficaci gli atti compiuti dal debitore.

Di tal senso sia la Cassazione che un Tribunale vicino al nostro circondario: ritenuto, conformemente alla recente giurisprudenza di merito sul punto, che l’art.14decies comma 2 l.cit., nel testo novellato dalla l.18.12.2020 n.176, applicabile al caso di specie, a mente del quale “il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile” consente di ritenere implicitamente abrogato il requisito di ammissibilità previsto dall’art.14 quinquies comma 1 l. cit. dell’assenza di atti in frode ai creditori nel quinquiennio antecedente il deposito del ricorso, avendo la novello munito il liquidatore della legittimazione ad agire nell’interesse della procedura per la tutela da tutti gli atti in frode ai creditori” (Tribunale Ordinario di Sondrio, Sez. Unica Civile, 28 maggio 2021 e cfr. decr. Tribunale di Lecco 16 gennaio 2021)

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