Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, all’art.6, prevede che “Oltre ai crediti cosi’ espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
- i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche’ del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47;
- i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
La prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali”.
Con la precedente legge fallimentare si riteneva che i crediti prededucibili necessitavano della specifica istanza di insinuazione al passivo.
Occorre precisare, tuttavia, che la sorte del credito in prededuzione può subire differenti sorti:
- Per i crediti in cui è sorta la prededuzione e sono inseriti nell’ordinario progetto di riparto, sono saldati unitamente agli altri se:
- Il credito è sorto in una procedura minore, poi divenuta fallimento;
- Il credito non è liquido, esigibile o è stato contestato e, quindi, è stato accertato nell’ambito del procedimento;
L’attivo disponibile è probabilmente insufficiente per soddisfare integralmente tutti i creditori prededucibili (DIMUNDO, Il sistema della graduazione dei crediti nel concorso, in Fallimento, 2008, 1024)
- I crediti prededucibili, invece, vengono pagati prima e al di fuori del procedimento di riparto, se ricorrono le seguenti condizioni:
- Il credito è sorto nel corso del fallimento o dell’esercizio provvisorio;
- Il credito è liquido, esigibile e non contestato per collocazione e per ammontare (anche quanto ci sia stata una contestazione e questa sia stata risolta);
- Vi sia un attivo sufficiente a soddisfare integralmente tutti i creditori privilegiati.
Spetterà al Curatore valutare, con un esame prognostico, la ragionevolezza della soddisfazione del credito in un modo o nell’altro, sulla base di aspetti prudenziali e obbiettivi. Il Curatore dovrà verificare che l’attivo sia sufficiente a coprire la liquidazione dei crediti prededucibili al di fuori del riparto, considerando, altresì, le risultanze per programma di liquidazione.
Considerato tutto quanto sopra riportato e l’ultimo comma dell’art.6 CCII, si ritiene che possano essere soddisfatti, prima del riparto, anche i crediti dei professionisti legali e advisor che hanno guidato un soggetto ad accedere a una delle procedure concorsuali di cui al Codice. Questo in quanto gli stessi hanno svolto la propria attività in corso della proceduta.