USURA, le tutele previste dall’ordinamento – Parte II

In materia di usura la legge separa il momento della prevenzione da quello della repressione del fenomeno criminale.

Va da sé che, dal punto di vista strategico, uno Stato sociale dovrebbe potenziare al massimo gli strumenti di tutela preventiva, evitando che i cittadini si rivolgano a soggetti – spesso, ma non solo, affiliati ad associazioni criminali – che prestano soldi a usura.

Ciò che dovrebbe guidare il legislatore nella redazione della mappa delle misure volte a prevenire il fenomeno dell’usura è la ragione stessa per la quale il cittadino si rivolge agli strozzini: perché prestano somme di denaro, finanche elevate, senza chiedere spiegazioni, e nel giro di qualche ora.

Premesso ciò, se lo Stato ritiene di poter arginare il fenomeno dell’usura solo ed esclusivamente tramite sussidi erogati dopo lunghe e complesse indagini preventive o a condizione che il cittadino dimostri di soddisfare determinati requisiti, l’usura rimarrà per sempre una piaga della nostra società: troppo concorrenziale nei tempi di erogazione del credito per poter essere “battuta” dallo Stato!

La tutela anticipata

Per evitare il ricorso all’usuraio, lo Stato ha previsto per imprenditori e famiglie, presso il Ministero del Tesoro, il FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL’USURA, che mette a disposizione dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura, somme di denaro per facilitare il prestito attraverso l’erogazione di garanzie.

Questa misura viene pertanto in soccorso di quei soggetti che, da soli, non riuscirebbero ad ottenere prestiti o finanziamenti bancari.

Il FONDO DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL’USURA concede contributi economici a favore di

  • CONFIDI: si tratta di organismi costituiti in forma di società cooperativa o società consortile, iscritti in un’apposita sezione dell’Elenco generale tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi, che possono aiutare ad ottenere un finanziamento rilasciando una garanzia alla banca o alla società finanziaria a cui l’imprenditore o l’artigiano si è rivolto. 

I fondi istituiti presso i Confidi agevolano pertanto la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese.

  • FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI ANTIUSURA, riconosciute e iscritte in un apposito

elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, possono fare da garante a favore di privati che non svolgono attività commerciale o artigianale per far ottenere loro un prestito da una Banca o da una Società Finanziaria 

La tutela successiva: il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura

Si tratta di un Fondo che eroga mutui senza interessi (di durata non superiore a 10 anni) a quelle vittime dell’usura che svolgono attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

Va da sé, pertanto, che questo strumento di tutela si rivolge (perlopiù) a quei soggetti economici che hanno deciso di denunciare la vicenda criminosa nella quale si sono trovati coinvolti.

L’importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurar corrisposti all’autore del reato 

La domanda – da presentarsi tramite l’ufficio del Prefetto – deve essere presentata entro due anni dalla data di presentazione della denuncia all’Autorità Giudiziaria, ovvero dalla data in cui la persona offesa ha avuto notizia dell’inizio delle indagini per il delitto di usura.

La domanda deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima nell’economia legale.

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