Garante privacy e Ispettorato nazionale del lavoro: firmato protocollo d’intesa.

Negli ultimi tempi gestire il rapporto di lavoro non può prescindere dal porre l’attenzione sotto molteplici profili, soprattutto in tema privacy.

Il crescente trattamento dei dati del lavoratore, che interessa datore di lavoro e professionista, ha spinto Il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e il Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), Leonardo Alestra, a sottoscrivere un protocollo d’intesa per l’avvio di una reciproca collaborazione istituzionale al fine di assumere orientamenti condivisi su questioni specifiche. (Vedasi collegamento ipertestuale per prendere visione del protocollo).

L’accordo, di durata biennale, prevede misure ed intese atte a disciplinare il contesto lavorativo che negli ultimi anni si sta sempre più sviluppando. 

Nell’ambito dell’attuale emergenza epidemiologica, il testo riporta che “è sempre più frequente il ricorso a modelli di prestazione “a distanza” (ad. es. c.d. lavoro agile) e all’adozione di strumenti tecnologici preordinati a contenere il rischio di contagio nei contesti lavorativi pubblici e privati, anche mediante applicativi da installare su dispositivi mobili indossabili o su smartphone» ed «è altamente probabile che i predetti processi siano destinati a permanere, potenzialmente sotto altra veste, anche oltre l’emergenza”.

Le due Istituzioni sono chiamate a disciplinare tutte le attività connesse all’accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di lavoro: gestione dell’organizzazione del lavoro, produzione e dell’erogazione dei servizi. Oggi possiamo misurare una crescita esponenziale dei modelli di prestazione “a distanza” dell’attività lavorativa come lo smartworking e la didattica a distanza, ma non solo; va disciplinata altresì l’adozione di strumenti tecnologici per contenere il rischio di contagio (come i termoscanner) e l’uso di app da installare su dispositivi mobili indossabili o su smartphone.

Di seguito un’analisi per punti – e rispettivi articoli di riferimento – sugli obbiettivi prefissati nel Protocollo:

  • fornire reciproca collaborazione e attività consultiva sulle tematiche di rispettiva competenza con particolare riferimento all’utilizzo di “strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro” (art. 2);
  • organizzare incontri periodici, con cadenza almeno semestrale, su materie di interesse comune (art. 3);
  • promuovere campagne di informazione e azioni in materia formativa finalizzate alla condivisione e alla diffusione di “buone prassi” e alla prevenzione di trattamenti dei dati personali non conformi alla disciplina vigente (art. 4). 
  • attività di approfondimento e aggiornamento (art. 5).

Il Garante e l’Ispettorato del lavoro intendono quindi a realizzare processi di stabile connessione tra le due istituzioni per assumere orientamenti condivisi su questioni specifiche, redigere documenti ad hoc sulle tematiche di rispettiva competenza, anche fuori dei casi in cui è previsto un parere formale, concorrendo così all’individuazione delle soluzioni più idonee e coerenti con il quadro ordinamentale. 

Le parti vogliono proporre altresì campagne informative e azioni formative con l’obiettivo di “condividere e diffondere buone prassi e prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla rilevante disciplina nazionale di settore, e in particolare, quella in materia di controllo a distanza dei lavoratori”.

A tal proposito l’articolo 23 del Dlgs n.151/15 interviene sull’articolo 4 della Legge n.300/70 (altresì noto come Statuo dei Lavoratori) incidendo sul potere di controllo a distanza da parte del datore di lavoro; tale potere di controllo deve essere bilanciato equamente con l’esigenza che al lavoratore sia garantita una piena tutela rispetto a possibili trattamenti invasivi dei propri dati personali. 

In tal senso si veda una pubblicazione recente in materia di tecnostress, riconosciuta attualmente quale malattia professionale e di diritto alla disconessione.

Da qui l’ulteriore esigenza delle due istituzioni di instaurare rapporti più stretti e sinergici, che si possono estrinsecare in attività formative di aggiornamento e di approfondimento in merito alle tematiche di interesse comune.

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