TARI: Tassa sui rifiuti

 

Cos’è, come si calcola e quali sono le principali agevolazioni e riduzioni sulla TARI

La TARI (tassa sui rifiuti) è stata istituita dall’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (cd. legge di stabilità per l’anno 2014), che ha sostituito le precedenti Tia (tariffa di igiene ambientale), Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).

La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

 

Presupposto

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani ex art. 1, comma 641 della legge n. 147 del 2013.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI deve essere corrisposta da chiunque possiede o detiene un immobile idoneo a produrre rifiuti urbani, ne sia o meno proprietario, con la precisazione che, in caso di pluralità di possessori o detentori, gli stessi rispondono in solido del pagamento dell’unica obbligazione tributaria ex art. 1 c. 641 Legge 147/2013.

Nell’ipotesi di immobile concesso in locazione, ad esempio, il soggetto tenuto al pagamento della TARI è il conduttore, salvo che si tratti di locazione transitoria. Per tutti i casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, infatti, l’art. 1 c. 643 Legge 147/2013 dispone che la TARI sia dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree che sia al contempo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento.

 

Come si calcola la TARI?

La base imponibile per il calcolo della TARI è costituita dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano.

Gli importi del tributo vengono determinati da ogni Comune. Precisamente, la TARI viene corrisposta ex art. 1 c. 650 Legge 147/2013 in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti locali secondo quanto stabilito dal d.p.r. n. 158/1999.

A decorrere dall’anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell’elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

In particolare, la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Le tariffe sono riferite all’anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.

Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

 

Le scadenze della TARI

La dichiarazione TARI va trasmessa all’ufficio tributi del Comune in cui si trova l’immobile da chiunque lo possieda o lo detenga entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione. La validità della dichiarazione permane fino al mutamento della condizione di possesso o detenzione dell’immobile che giustificano il prelievo, cosicché ogni eventuale variazione va comunicata entro lo stesso termine del 20 gennaio successivo.

Il numero delle rate e le singole scadenze di pagamento vengono stabilite da ciascun Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti il bollettino precompilato con l’indicazione degli importi e dei relativi termini (trimestrali o semestrali). I cittadini residenti, tuttavia, possono optare per il pagamento della tassa in un’unica soluzione, con scadenza ultima al 16 giugno di ogni anno.

 

Agevolazioni e riduzioni

Specifiche riduzioni sulla TARI sono previste dalla legge e dai regolamenti comunali. Una riduzione ex lege, in base alla quale TARI risulta dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, è prevista dall’art. 1 c. 656 Legge 147/2013 in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. Se il servizio di gestione dei rifiuti non ne comprende anche la raccolta, inoltre, si applica una riduzione pari ad almeno il 60%.

Ogni Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni per:

  1. a) abitazioni con unico occupante;
  2. b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  3. c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  4. d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  5. e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

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