Azione di rivendicazione a tutela della proprietà

Le azioni petitorie, l’azione di rivendicazione e la c.d. probatio diabolica

Le azioni petitorie

A difesa della proprietà sono esperibili le c.d. AZIONI PETITORIE, esse hanno natura reale e sono:

  • La rivendicazione;
  • Il mero accertamento della proprietà;
  • L’azione negatoria;
  • L’azione di regolamento dei confini;
  • L’azione per apposizione di termini.

L’azione di rivendicazione

La rivendicazione è un’azione di natura reale ed è concessa a chi si afferma proprietario di un bene ma non ne ha il materiale possesso.

Con l’azione di rivendicazione il proprietario fa valere il suo diritto di proprietà per recuperare la cosa da altri illegittimamente posseduta o detenuta.

È disciplinata dall’art. 948 del Codice Civile secondo il quale “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”.

L’azione ha natura reale: ciò significa che si rivolge contro colui che, attualmente, ha la mera disponibilità del bene ed è, di conseguenza, in grado di restituirlo.

Caratteri dell’azione

L’azione ha una duplice funzione: è volta ad ottenere sia l’accertamento della proprietà che la condanna alla restituzione del bene.

Legittimato attivo è colui che sostiene di essere il legittimo proprietario del bene oggetto della causa mentre il legittimato passivo è il possessore o materiale detentore (chi, in concreto, ha la mera disponibilità della res).

Come detto, infatti, ciò che rileva è chi effettivamente detenga il bene al momento della proposizione della domanda giudiziale. Ne consegue che, se il detentore cede il bene a terzi in un momento successivo alla proposizione della domanda, dovrà recuperare il bene stesso.

Secondo il punto di vista processuale, infatti, ciò che conta, l’elemento rilevante, è che proprietario non sia in possesso della cosa che vuole recuperare: può, quindi, proseguire l’azione di rivendicazione anche se chi la possiede o la detiene non ha più la cosa; in questo caso il convenuto ex possessore o detentore (che potrebbe aver ceduto a terzi il bene) deve recuperare la cosa o corrispondere il suo valore, oltre il risarcimento del danno.

L’onere probatorio

Secondo il principio in materia di onere della prova, chi agisce in rivendicazione deve fornire piena prova del suo diritto di proprietà, anche se il convenuto si astenga dal vantare un titolo che lo legittima a possedere o a detenere.

La prova può presentare aspetti di particolare difficoltà soprattutto quando si tratti di beni immobili.

L’attore, infatti, dovrà provare il suo diritto di proprietà; in particolare se l’acquisto proviene da un titolo derivativo (trasferimento del diritto da un proprietario ad un altro, come nelle compravendite) egli dovrà fornire la cd prova diabolica, ossia dovrà dar prova di tutti i precedenti acquisti a titolo derivativo fino ad arrivare all’acquisto a titolo originario.

In altre parole, chi afferma di essere il proprietario di un bene non solo dovrà provare che è divenuto tale (quindi proprietario) in base ad un valido titolo di acquisto (es rogito notarile), ma dovrà anche provare che ha ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario e, per farlo, sarà necessario provare che il vecchio proprietario, a sua volta, aveva ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario e così via, ciò fino ad arrivare al primo proprietario, quello che è divenuto proprietario a titolo originario.

Per agevolare detto onere probatorio, per quanto riguarda il possesso dei beni mobili non registrati, il titolare dovrà dar prova della sua buona fede al momento dell’acquisto: secondo la regola di cui all’art. 1153 c.c., infatti, “possesso vale titolo”.

Per quanto riguarda invece beni immobili o mobili registrati, l’agente dovrà provare che, anche avesse acquistato da chi non ne era proprietario, ha comunque acquisito la proprietà tramite usucapione, con tutte le regole specifiche che questo comporta.

L’azione di rivendicazione è imprescrittibile perché è ugualmente imprescrittibile il diritto di proprietà, tuttavia la domanda dovrà essere rigettata ogni qualvolta il convenuto riesca a dimostrare di essere ormai divenuto proprietario del bene per usucapione.

Avv. Giulia Invernizzi

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