Svalutazione dei crediti

Perdite civilistiche

I crediti caratterizzati da una natura commerciale devono essere indicati in bilancio al loro presunto valore di realizzo. Per rispettare questa regola disposta dall’art. 2426 del Codice Civile, il valore dei crediti che in contabilità vengono indicati con il loro valore nominale possono essere modificati tramite il fondo svalutazione crediti.

Ci sono alcuni fattori che fanno presagire una svalutazione su crediti, come per esempio:

  • significative difficoltà finanziarie del debitore;
  • una violazione contrattuale;
  • notevoli cambiamenti negativi del settore economico in cui opera il debitore;
  • il debitore dichiari fallimento o attivi alcune procedure di ristrutturazione finanziaria.

Nel fondo svalutazione crediti vengono incluse le previsioni di perdita sia per quelle situazioni di rischio che si sono già manifestate che per quelle ritenute probabili. 

Esistono due tipologie di metodi di valutazione: il metodo analitico e il metodo forfettario. 

Attraverso il primo il valore del fondo viene stabilito analizzando i singoli crediti e ogni elemento di fatto esistente e previsto, inclusi quei fatti che possono essere intervenuti anche dopo la chiusura dell’esercizio e che incidono sui valori alla data di bilancio.

Mentre il metodo forfettario prevede la possibilità di raggruppare in classi omogenee per profilo di rischio i crediti anomali di importo non significativo. A queste classi vengono poi applicate delle formule per determinare una ragionevole stima delle perdite. 

Per la determinazione del fondo svalutazione crediti, indipendentemente dal metodo adottato, bisogna seguire i principi di prudenza e di competenza economica.

Le svalutazioni dei crediti presenti in bilancio sono deducibili ai fini IRES in base ad un criterio forfettario. La deducibilità massima è pari allo 0,5% del valore nominale dei crediti iscritti a bilancio fino a quando la somma complessiva delle svalutazioni e degli accantonamenti non raggiunge il 5% del valore nominale dei crediti stessi. Se gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti superano questo limite del 5%, la parte eccedente non è deducibile. 

Di conseguenza il fondo può essere diviso in una parte fiscalmente dedotta e una fiscalmente non dedotta.

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