Strategie per gestire la crisi d’impresa

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Fino alla riforma della Legge Fallimentare del 2005 lo stato di insolvenza delle imprese sfociava in modo nettamente prevalente verso il fallimento. Con la riforma del 2005, il legislatore, per risolvere le situazioni di crisi, ha voluto porre maggior attenzione alla continuazione dell’attività produttiva e al mantenimento dei livelli occupazionali, e tale orientamento è stato alla base della successiva riforma del 2015 e da ultimo di quella organica sfociata nell’emanazione del D. Lgs n. 14/2019 ovvero del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che entrerà in vigore il 1° settembre 2021.

Ad oggi l’ordinamento giuridico vigente in materia di crisi d’impresa predispone le seguenti strategie di risoluzione della crisi:

  • Il fallimento;
  • la ristrutturazione dei debiti;
  • la predisposizione di piani di risanamento;
  • il concordato preventivo;
  • l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese;
  • la liquidazione coatta amministrativa:
  • la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il fallimento

Lo scopo del fallimento è quello di liquidare tutto il patrimonio dell’impresa in modo da poter soddisfare con l’attivo che ne deriva i suoi creditori rispettando le cause di prelazione e la par condicio creditorium.

Al fallimento sono assoggettati quei soggetti colpiti da uno stato d’insolvenza che possiedono i requisiti dimensionali indicati all’art. 1 della Legge Fallimentare.

La ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è normato dall’art. 182 bis Legge Fallimentare che permette all’imprenditore in stato di crisi di richiedere l’omologazione di un accordo stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

Insieme alla richiesta di omologazione va depositata una relazione redatta da un esperto che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dell’accordo.

Il piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento è disciplinato dall’art. 67 co. 3 lett. d) della Legge Fallimentare, 

è utilizzato in ambito stragiudiziale e permette all’imprenditore travolto dalla crisi aziendale di proporre ai creditori un piano di pagamento dei debiti.

Il concordato preventivo

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale e rappresenta uno strumento con il quale un debitore in stato di insolvenza o di crisi cerca di evitare un probabile fallimento.

La finalità principale del concordato preventivo è quella di predisporre un piano destinato ai creditori per arrivare poi, tramite esso, ad un accordo con i creditori tale da permettere la ristrutturazione dell’impresa.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Ai sensi dell’art. 1 D.lgs. 270/1999 l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi “é la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.” Lo scopo principale di tale procedura è duplice ovvero soddisfare i creditori dell’impresa insolvente e salvaguardare i posti di lavoro. 

La liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è riservata ad alcune categorie di enti, aziende o società individuate dalle leggi speciali, ad esempio quelle che sono controllate da un ente pubblico.

In tale procedura viene tutelato principalmente l’interesse pubblico e l’interesse dei creditori liquidando i beni dell’imprenditore.

La procedura può essere aperta qualora si riscontri la presenza di gravi irregolarità nella gestione, quando si violano norme di legge di pubblico interesse in modo grave o reiterato, quando si verifica lo stato d’insolvenza o quando l’attività esercitata non è conforme all’interesse generale. 

La composizione della crisi da sovraindebitamento

La composizione della crisi da sovraindebitamento è regolamentata dalla Legge 3/2012. Tale Legge ha introdotto la definizione di sovraindebitamento definendola una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“.

A tale procedura possono accedere: 

  • i piccoli imprenditori;
  • i liberi professionisti;
  • le start up innovative;
  • gli imprenditori agricoli;
  • le persone fisiche ovvero i consumatori.

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