Split Payment

SPLIT PAYMENT

Che cos’è 

Split payment significa “scissione dei pagamenti” ed è il meccanismo, disciplinato dall’articolo 17-ter del DPR 633/72, che consente alle imprese, a fronte della prestazione di beni o servizi alle Pubbliche Amministrazioni, di incassare il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione effettuata, mentre l’onere del pagamento dell’IVA rimane in capo alle Pubbliche Amministrazioni che la verseranno direttamente all’Erario.

Tutto ciò con la precisazione che non si applica lo split payment per i compensi per prestazioni di servizi in cui l’ente pubblico è il sostituto d’imposta e ed effettua ritenute alla fonte.

Il fine di questa misura è evitare le numerose frodi in ambito IVA e l’evasione fiscale che caratterizza l’Italia da vari anni. 

Tale scissione dei pagamenti (compenso e IVA), disciplinata dall’articolo 17-ter del DPR 633/72, continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società fino al 30 giugno 2023.

A chi si applica

Lo split payment è obbligatorio per:

  • Stato ed organi statali ancorché dotati di personalità giuridica;
  • enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti;
  • Camere di Commercio
  • Istituti universitari
  • ASL ed enti ospedalieri
  • enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
  • enti pubblici di assistenza e beneficienza
  • enti di previdenza (INPS, INAIL)
  • consorzi tra questi costituiti

In caso di ritardo e omesso versamento IVA da parte della PA, è prevista una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.

Per effetto della Manovra Correttiva di aprile 2017dal 1° luglio 2017 la scissione pagamenti PA è estesa a:

  • Tutte le amministrazioni;
  • Gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
  • Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto;
  • Le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
  • Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Sempre per effetto del decreto 50/2017 pubblicato in GU è scattato l’obbligo split payment in capo ai professionisti, poi abolito dal 2018 per effetto del decreto Dignità.

Inoltre, in sede di conversione in legge, il suddetto decreto ha previsto la possibilità, a richiesta dei cedenti o prestatori, cessionari o committenti, di rilasciare un documento attestante i soggetti per i quali è stato applicato lo split payment; è stata inoltre inserita la previsione di un rimborso anticipato al fine di sostenere le imprese che a seguito delle nuove disposizioni si troveranno a credito. 

Nel 2018 il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato le liste dei soggetti obbligati ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti, esteso a:

  • società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
  • enti o società controllate dalle amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle amministrazioni locali;
  • enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche. 

Versamento dell’imposta: modalità pratiche

Per quanto riguarda le modalità concrete di versamento IVA tramite lo split payment le PA possono scegliere 3 opzioni:

  • versamento dell’IVA dovuta dalla PA per ciascuna fattura, da cui derivi l’esigibilità dell’imposta
  • versamento IVA in ciascun giorno del mese, tenendo conto di tutte le fatture ricevute per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel suddetto giorno
  • eseguendo entro il giorno 16 di ogni mese, un versamento dell’IVA totalmente dovuta dalla PA all’Erario, calcolando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

In sede di registrazione della fattura, l’Iva viene annotata nel registro Iva vendite ma non calcolata nella liquidazione periodica. Tale storno IVA, può essere effettuato con una successiva e specifica scrittura che indichi allo stesso tempo la registrazione della fattura e l’ammontare dell’Iva da dare e da avere.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.