Procedimenti famigliari ai tempi del covid-19: primario interesse della prole.
In data 23/4/20 Il CNF ha elaborato delle linee guida per i procedimenti inerenti al diritto di famiglia, questo per bilanciare l’interesse di salute pubblica e conciliarlo con “la non dilazionabilità in situazioni di convivenze divenute intollerabili”. La priorità di questi procedimenti hanno il fine di evitare un estremo aggravio dei rapporti inter-famigliari che minerebbe il maggiore interesse alla salvaguardia della prole.
Nell’impossibilità oggettiva di una celebrazione delle udienze nella aule del tribunale, è stato necessario prevedere una modalità che permetta di poter ugualmente adottare i provvedimenti necessari (di seguito il link: Linee Guida in materia di Famiglia del Consiglio Nazionale Forense del 23 aprile 2020).
I procedimenti consensuali e contenziosi nel concreto.
Le Linee Guida distinguono tra le varie ipotesi e propongono:
- per i procedimenti di natura consensuale, il deposito telematico e l’adesione dei difensori alla c.d. trattazione scritta, in conformità della volontà delle parti.
Si ha così lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti istanze, richieste e precisazioni, nonchè conclusioni delle rispettive parti; solo in un secondo momento seguirà il provvedimento del giudice, lette le note.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione nei procedimenti di separazione e divorzio trovava la sua effettiva applicazione attraverso una dichiarazione sottoscritta dalle parti; secondo gli ermellini – comunque – il tentativo non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio. - Per i procedimenti contenziosi, la celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto doveva avvenire con la disponibilità dei difensori delle parti, in ossequio alle esigenze difensive del caso specifico. Di fatti, è assolutamente permesso di rifiutare l’udienza da remoto adducendo giustificate motivazioni aderenti al caso concreto.
È evidente che il contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa potrebbero subire un pregiudizio dovuto all’uso di strumenti telematici, pertanto sarà onere del difensore scegliere come agire.
Le Linee dichiarano che il tentativo di conciliazione in modalità telematica può trovare accoglimento, rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice. È noto che predetto tentativo sia esperibile con maggior successo se la parte ha la possibilità di essere in studio col proprio difensore e non nella stessa abitazione col coniuge, poiché è logico pensare che subisca dei condizionamenti.
L’ascolto del minore.
Le Linee guida dispongono che l’ascolto debba essere comunque reso personalmente qualora venga considerato indispensabile; a tal fine vanno interpellati i servizi sociali, poiché l’ascolto del minore non ammette deroghe. La direttive guida consigliano di ricorrere a forme alternative di ascolto al fine di garantire questo diritto.
Per la ricalendarizzazione delle udienze di famiglia non svolte, si sottolinea l’esigenza di celerità.