GDPR e l’identificazione della persona come centro del mondo digitale

La tutela dei dati personali delle persone fisiche al centro del Regolamento 679/16

Se inizialmente il concetto di privacy corrispondeva ald. “right to be alone”, espressione coniata dagli avvocati Warren e Brandeis nel loro paper famosissimo del 1890 intitolato “right to be alone”, nell’attuale impianto della normativa più importante per la protezione dei dati, il GDPR,  il diritto di stare da soli perde questo significato per aprirsi alle nuove frontiere di circolarità del dato personale all’interno dell’Unione.

Prova ne è il fatto che il termine privacy si incontra nel Regolamento 679/16 GDPR solo in un paio di prescrizioni.

Oggi è sicuramente più adatto parlare di privacy non in termini ddi riservatezza bensì la ma protezione dei dati personali ed anzi come diritto all’autodeterminazione informativa.

L’obiettivo del GDPR non è tanto quello di limitare e/o nascondere le informazioni personali degli utenti quanto quello di custodire e garantire la liceità di trattamento di tali informazioni, alla luce del fenomeno dei “BIG DATA”.

In un’epoca in cui l’interazione con il mondo virtuale è costante, quotidiano, imprescindibile, in quanto siamo noi i primi a condividere sulle tante piattaforme di social network i nostri dati personali: dal postare i luoghi che frequentiamo per lavoro o per trascorrere il tempo libero, i nomi (i cd. Tag) delle persone con cui ci accompagniamo, le foto e i video che documentano i nostri spostamenti e le nostre azioni.

L’iniziale diritto ad essere lasciati soli si è trasformato, quindi, nel diritto alla protezione dei dati personali il quale oramai assurge a diritto fondamentale della persona.

Uno dei primi riferimenti normativi è l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) rubricato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, dando il via al processo di positivizzazione di un diritto al controllo consapevole su ogni forma di circolazione delle proprie informazioni personali.

Successivamente, si riscontrano addentellati normativi a tutela del diritto alla vita privata in ambito europeo negli articoli 7 e 8, Capo II (Libertà) della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza); nello specifico, l’art. 7, intitolato “Rispetto della vita privata e della vita familiare” afferma che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”.

Altro riferimento normativo del diritto alla privacy è rinvenibile nell’Art. 12 della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” che recita: “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”.

Il diritto alla protezione dei dati personali fa ingresso nell’ordinamento comunitario con la Direttiva 95/46/CE, uno dei traguardi in termini di affermazione del diritto in materia di privacy, fino alla recentissima entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, che abrogandola, si pone come evoluzione ultima del passaggio cruciale in materia di protezione dei dati personali.

In questo momento storico in cui vita reale e profilo virtuale sono due facce della stessa medaglia, è diventata imprescindibile una cultura della Data Protection.

La protezione dei dati personali rappresenta, infatti, un diritto fondamentale della persona da tempo codificato nello spazio giuridico europeo ed oggi riaffermato e rafforzato proprio dall’approvazione del nuovo Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati di tutti i cittadini europei (e non solo).

Ciò al fine di rendere concreto il binomio: GDPR e sicurezza del dato personale.

A tal riguardo, infatti, il  Legislatore europeo ha voluto esordire con un primo articolo, di apertura del Regolamento rubricato “Oggetto e finalità”, il quale sancisce che “il presente Regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati”, sancendo quindi, in apertura, una speciale attenzione al momento della circolazione del dato.

Ancora, il successivo paragrafo 3 prevede che “la libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.

Infine, non può non menzionarsi il Considerando 10, che nel garantire tale principio di uniformità di tutela e dell’importanza dell’individuo in materia di Data Protection, sancisce espressamente che: “al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri”.

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