Sovraindebitamento: Problematiche notarili nella vendita di immobile cointestato

Sovraindebitamento crescono i crediti problematici occorrono misure urgenti

Il caso che ci è stato sottoposto, riguardava un coniuge sovraindebitato, comproprietario con la moglie, di un immobile sul quale gravava un mutuo cointestato e molteplici iscrizioni ipotecarie sorte per debiti del sovraindebitato.

Il debitore chiedeva l’accesso alla procedura di Liquidazione del Patrimonio e la medesima veniva aperta con decreto del Giudice Delegato.

All’interno del patrimonio, quindi, vi era un immobile il quale doveva essere sottoposto alla vendita competitiva; a seguito dell’asta, veniva fissato il rogito.

Ci si chiede come sia possibile trasferire un immobile che si trova nello stato di fatto di cui sopra.

In merito al mutuo cointestato, quale debito in capo a entrambi i coniugi, sorto per l’acquisto dalla casa in comproprietà, la parte di credito sorto nei confronti del debitore è stata soddisfatta dalla procedura di Liquidazione del Patrimonio e la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria è avvenuta per il tramite del provvedimento del Giudice (ex art.13 L.3/12, si veda in seguito). Per ciò che concerne la parte di mutuo in capo alla moglie, quest’ultima, ai fini della cancellazione dell’ipoteca, ha incamerato la somma derivante dalla compravendita e ha versato la somma corrispondente al suo debito a favore della banca. A rogito, la banca dichiarava di voler cancellare l’iscrizione ipotecaria.

In merito alle iscrizioni ipotecarie sorte per debiti contratti unicamente dal sovraindebitato, all’interno dell’atto notarile è stato previsto che, solamente a seguito del provvedimento del Giudice Delegato, potranno essere cancellate le ipoteche gravanti sull’immobile. Questo, in conformità con l’art.13 L.3/12 che dispone “Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche  con  riferimento alla possibilità di pagamento  dei  crediti  impignorabili autorizza lo svincolo delle somme e ordina  la cancellazione  della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative  ai  diritti di prelazione,  nonché di  ogni  altro  vincolo,  ivi  compresa  la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1  e  12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell’accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi”.

Di tal senso il Tribunale di Rimini ha specificato che “[…] l’art. 13, comma 3, L. n. 3 del 2012 non consenta al Giudice di Autorizzare lo svincolo delle somme e la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni prima che l’atto dispositivo sia compiuto (atteso che la norma, laddove fa riferimento alla “conformità dell’atto dispositivo all’accordo” e allo “svincolo delle somme”, assume come presupposto della disciplina la circostanza che l’atto dispositivo sia già stato posto in essere)”.

In conclusione, l’immobile potrà essere venduto libero da tutte le iscrizioni pregiudizievoli, anche nel caso in cui vi sia la comproprietà.

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