La Legge sul Sovraindebitamento prevede la tre procedure quali il Piano del Consumatore, l’Accordo di ristrutturazione e la Liquidazione del Patrimonio.
Nell’ipotesi in cui il debitore abbia un mutuo ipotecario e opti per accedere alla Liquidazione del Patrimonio, quindi liquidi tutti i suoi beni, il creditore ipotecario subisce la vendita dell’immobile e non ha diritto al voto. In sostanza, il creditore non può decidere di opporsi alla vendita dell’immobile e verrà soddisfatto col ricavato dalla vendita all’asta dell’immobile che, solitamente, è caratterizzato da un deprezzamento del bene immobile.
Com’è possibile mantenere il proprio immobile nel Piano del consumatore o nell’accordo?
Nel caso in cui vi siano i requisiti per poter accedere al Piano del Consumatore piuttosto che all’accordo di ristrutturazione, il debitore potrebbe proporre le modalità di pagamento del mutuo ipotecario e soddisfare maggiormente il creditore ipotecario. Infatti, da un lato il creditore verrà pagato in misura superiore rispetto che nella Liquidazione del Patrimonio e dall’altra, il debitore farà di tutto per rispettare il Piano, al fine di non perdere il proprio immobile.
L’art.8 comma 1 della Legge m.3/2012 prevede, infatti, che “la proposta di accordo o di piano del consumatore preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”. Tale inciso espone, quindi, la possibilità per il debitore di pagare il debito in qualsiasi modalità.
Il medesimo articolo prosegue al comma 1 ter affermando che “la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantita da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”.
In quanto tempo è possibile pagare il mutuo ipotecario e che poteri hanno i creditori?
Molteplici sentenze di Cassazione, hanno valorizzato al massimo il principio di libertà delle forme di ristrutturazione e soddisfazione del credito di cui all’art.8 comma 1, affermando l’ammissibilità della dilazione pluriennale (anche superiore a 5 – 7 anni) del pagamento dei crediti ipotecari, purchè i ai creditori venisse assicurato il diritto al voto – proprio perché le somme vengono corrisposte in ritardo. La Corte, tra l’altro, ha evidenziato come debbano essere i creditori a valutare la convenienza o meno della proposta in quanto, il patrimonio del debitore, diversamente, potrebbe essere sottoposto a esecuzione forzata e non soddisfare integralmente i creditori (es. nell’ipotesi di Liquidazione del Patrimonio in cui il bene immobile va all’asta) (Cass. nn.22291/20; 17391/20; 27544/19 e 17834/19).