Sovraindebitamento e limite impignorabilità delle pensioni  

impignorabilità delle pensioni

Nel presente articolo andremo a trattare le “modifiche del limite di impignorabilità delle pensioni”, questo è il titolo dell’art.21 bis della legge 21 settembre 2022 n.142 che ha convertito il Decreto Legge 9 agosto 2022 n.115 (Decreto Aiuti Bis).

Il detto articolo così prevede: “Il settimo comma dell’articolo 545 del  codice  di  procedura civile è sostituito dal seguente: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di  indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni  di  quiescenza  non possono essere pignorate per un ammontare  corrispondente  al  doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un  minimo  di 1.000 euro. La parte eccedente  tale  ammontare  è  pignorabile  nei limiti previsti dal terzo, dal quarto  e  dal  quinto  comma  nonché’ dalle speciali disposizioni di legge»”.

A seguito del Decreto Aiuti Bis si è quindi visto l’aumento del limite entro cui vige il divieto di pignoramento delle pensioni, dalla somma di €750 alla somma di €1000.

Tale cifra deve essere considerata al netto di ritenute fiscali, e non al lordo, come richiamato dalla sentenza del Tribunale Chieti, 28/10/2020, n.596, basandosi sull’art. 2 del d.p.r. 180/1950. 

Questo aumento è stato concesso per tutelare la garanzia del “minimo vitale”, ovvero preservare una somma di denaro che garantirebbe al pensionato una vita dignitosa, non facendolo vivere di stenti. L’impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici è tutelata sia dalla Costituzione (art.38) sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art.34, comma 3) come ribadito dalla Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, n.6548.

A seguito della richiesta del creditore, l’esecuzione del pignoramento deve essere fatta dall’INPS o altro ente previdenziale di riferimento, mediante trattenute dello stesso istituto, oppure dall’istituto di credito presso cui la pensione viene mensilmente versata.

In conseguenza di quanto detto non vi è alcun dubbio sull’applicabilità del contenuto dell’art.21 bis della l. n.142/22 dal giorno dell’entrata in vigore dello stesso, è invece controversa la retroattività del detto articolo nei casi in cui la sentenza di pignoramento è stata emessa precedentemente alla data del 22/9/22 ma non ancora esecutiva.

Ci si chiede, quindi, è corretto adattare il pignoramento non esecutivo, emesso in precedenza della nuova normativa? 

Secondo lo scrivente si, in quanto vige il principio indicato dall’art.15 delle preleggi per il quale una legge viene abrogata da una nuova norma che regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. Di conseguenza sarebbe giusto ricalcolare la quota pignorabile per il soddisfacimento dei creditori in base all’art.21 bis sopracitato. 

E ancora ci si chiede: come si applica la normativa se l’esecutorietà del pignoramento era già in vigore prima del 22/9/22. In questo caso, secondo lo scrivente e orientamento del Tribunale di Monza, sarebbe corretto mantenere il vecchio metodo di calcolo per la parte antecedente l’entrata in vigore della nuova norma mentre, per la quota di debito mancante, bisognerebbe modificare l’importo del pignoramento basando il ricalcolo su quanto indicato nella nuova legge. A sostegno di quanto detto, lo stravolgimento completo del calcolo e della quota di debito già versata creerebbe una situazione confusionaria e pericolosa in cui il debitore originario diventerebbe, per la somma versata in eccesso, creditore dell’originario creditore e quest’ultimo diventerebbe debitore, per la medesima somma, del debitore iniziale. La pericolosità derivante da questo scenario consisterebbe nel blocco del sistema dove le parti sarebbero vicendevolmente sia debitori che creditori.

Il Tribunale di Monza ha, quindi, ritenuto che sarebbe stato sconveniente applicare il nuovo metodo di calcolo sulla quota dei pignoramenti parziali avvenuti. Diversamente, invece, alcuni giudici farebbero valere la retroattività anche sui pignoramenti già esecutivi, sostenendo il ricalcolo della quota pignorabile a monte.

In rapporto al sovraindebitamento, si evidenzia che la nuova normativa permette ai soggetti, che percepiscono il residuo della somma della propria pensione inferiore o uguale a €.1.000,00, di riottenere l’importo originario della stessa.

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