Sottrazione di minore: la disciplina in generale.
“Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.”
La condotta prevista nell’art. 574 c.p. punisce il genitore che sottrae il figlio all’altro genitore per arco temporale considerevole dalla casa coniugale senza nessuna giustificazione; la condotta illecita risiede nell’intenzione di sottrarre il minore dalla casa al fine di esercitare un controllo esclusivo. Questo reato ha natura permanente, poiché è penalmente rilevante tutto l’arco temporale in cui perdura la sottrazione del minore. La condotta di sottrarre il figlio è maggiormente grave nel caso in cui il genitore eluda una sentenza civile che concerna l’affidamento all’altro genitore; ancor più grave è che il genitore espatri all’estero con il minore senza il consenso dell’altro, come previsto dall’art. 574 bis c.p.
Quando la condotta è lecita?
Ai fini difensivi, gli elementi che possono far venir meno la condotta difensiva:
- il tempo di sottrazione;
- lo stato di necessità.
Nel primo caso, non sarà penalmente rilevante il tempo di trattenimento del minore minimo e non antigiuridico; la stessa liceità si ha quando vi è il consenso e la conoscenza dell’altro genitore del periodo di allontanamento.
In stato di necessità, di cui all’art. 54 c.p., necessita la dimostrazione da parte del genitore di essere stato costretto ad allontanare il minore a causa di un attuale e/o futuro danno.
Un lampante esempio di stato di necessità si configura nel caso in cui vi siano dei maltrattamenti posti in essere sull’altro genitore e sul bambino. Alla luce di una cos’ grave condotta, l’allontanamento ed il trasferimento trovano la loro giustificazione che sicuramente troverà accoglimento in caso di vaglio giudiziale in materia.