Potrebbe sembrare che il concordato preventivo di cui alla Legge fallimentare si incroci con il parallelo piccolo concordato (concordato minore) ex L. 3/2012 e viceversa. Tuttavia, vi sono molteplici elementi che contraddistinguono le due procedure.
Per quanto riguarda il concordato preventivo, questo è uno strumento che la legge mette a disposizione dell’imprenditore, in crisi o in stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento mediante un accordo volto alla soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie. Viene denominato “preventivo”, appunto, per la sua principale funzione di prevenire la più grave procedura fallimentare che potrebbe seguire ad uno stato di dissesto finanziario.
Lo scopo del concordato preventivo è quello di tutelare sia l’imprenditore in difficoltà che i creditori. Questo perché, da un lato il debitore con l’accesso alla procedura può arrestare ogni possibile azione esecutiva nei suoi confronti e mantenere, con dei precisi limiti, l’amministrazione dell’impresa, dall’altro i creditori, possono evitare la più complessa procedura fallimentare e conseguire, così, in tempi relativamente più brevi il soddisfacimento quantomeno parziale del proprio credito.
Ultimo ma non meno importante aspetto, è rappresentato dal fatto che il concordato soddisfa anche il maggior interesse della società, mediante il mantenimento dell’operatività delle imprese e dei livelli occupazionali.
Qual è il presupposto soggettivo per poter accedere al concordato preventivo?
Ai sensi dell’art. 160 L.F. l’ammissione alla procedura concordataria presuppone:
- la qualità di imprenditore commerciale, collettivo o individuale del debitore;
- l debitore deve superare i limiti dimensionali di cui all’articolo 1 della legge fallimentare. Sono dunque esclusi dalla procedura di concordato preventivo come pure dal fallimento gli imprenditori che:
- hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza o dall’inizio dell’attività un attivo patrimoniale annuo non superiore a €.300,000;
- hanno realizzato nello stesso periodo ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a €.200.000,00;
- hanno un ammontare di debiti non superiore a €.500.000,00.
Tali limiti sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia
Qual è il presupposto oggettivo per poter accedere al concordato preventivo?
La presentazione della proposta concordataria presuppone che l’imprenditore si trovi in stato di crisi o in stato di insolvenza.
Quale imprenditore può accedere alla procedura da sovraindebitamento L.3/12?
La procedura di composizione della crisi da sovraidebitamento individua al suo interno tre tipologie di procedure: il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione del patrimonio.
Quel che qui interessa è il rapporto tra l’accordo di composizione (concordato minore) e il concordato preventivo.
In merito al concordato minore, la normativa di cui alla L.3/12 stabilisce che sono soggetti alla procedura del sovraindebitamento tutti quei soggetti non fallibili, nei limiti dei parametri previsti dall’art. 1 LF
Alla luce di quanto sopra, quindi, i parametri da considerare per poter comprendere quale sia la procedura il debitore dovrà intraprendere, sono appunto, quelli indicati dalla normativa fallimentare.
Si fa presente che con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza L.155/17, viene ben distinta la normativa relativa al concordato preventivo ex art.84 CCII ed il concordato minore ex art.74 CCII.
A quanto esposto, si evidenzia che dalla lettura degli artt.121 e 2 del CCII è possibile comprendere quali sia la procedura da applicare al debitore imprenditore. Difatti il Codice stabilisce quali siano i soggetti assoggettabili alla liquidazione giudiziale e quali invece non lo siano. Sono escluse dalla liquidazione giudiziale:
♦ l’impresa minore caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall’art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, vale a dire:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro € 50.000;
♦ l’impresa agricola