Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo l achiusura dell’esercizio secondo l’OIC 29
L’OIC 29 esplora una doppia strada per la correzione degli errori contabili consentendo l’imputazione della rettifica o a conto economico o a patrimonio netto.
La correzione degli errori non è disciplinata dalla normativa civilistica. E’ necessario riferirsi a quanto previsto dall’OIC 29, cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Un errore è dovuto per un’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Gli errori si verificano a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed è necessario quindi conoscere il corretto comportamento contabile da seguire per la correzione di tali errori.
L’OIC 29 stabilisce che gli errori non devono essere scambiati con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura.
In definitiva, non costituiscono errori:
1. le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni e ai dati disponibili in quell’istante;
2. l’adozione di criteri contabili eseguita su informazioni e dati disponibili in quell’istante, ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati, al momento del loro uso, raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.
Quando un errore è rilevante?
Ai fini della definizione del relativo trattamento contabile, è necessario stabilire se l’errore sia rilevante o non rilevante. Secondo l’OIC 29 un errore è rilevante “se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio”: il principio non espone le regole precise per definire la “rilevanza”, rinviando in pratica a quanto definito dall’OIC 11: Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.
Da un punto di vista contabile, la rettifica degli errori non rilevanti comporta l’imputazione a conto economico del correlato onere, anche se non risulta chiaramente in quale posta debbano confluirne gli impatti: nella prassi, le relative registrazioni sono classificate a conto economico in funzione della loro natura; o, in alternativa, nelle voci Altri ricavi o Oneri diversi di gestione, per assimilazione al trattamento previsto per le sopravvenienze attive e passive.
Per la correzione degli errori rilevanti vengono disciplinate varie transazioni da registrare contabilmente attraverso la movimentazione delle riserve iniziali di patrimonio netto:
- l’emissione dei prestiti obbligazionari convertibili è iscritta in una riserva di patrimonio netto, al netto dei costi di transazione pertinenti;
- il finanziamento ricevuto da una controllante, infruttifero o a tasso inferiore al mercato, che comporterebbe la rilevazione nelle riserve di patrimonio netto del ricavo derivante dalla differenza tra valore nominale del debito e valore attualizzato dei relativi flussi finanziari;
- le variazioni del fair value di derivati di copertura dei flussi finanziari attesi, che sono riflesse in un’apposita riserva di patrimonio netto;
- i cambiamenti di principi contabili che, di norma, sono applicati in modo retroattivo, con l’imputazione degli impatti derivanti dalla loro prima applicazione nell’ambito del patrimonio netto.
Sempre in tema di correzione di errori rilevanti, l’OIC 29 richiede che vengano apportate modifiche al bilancio dell’esercizio precedente, a soli fini comparativi: se l’errore è stato commesso nel precedente esercizio, è modificato il relativo conto economico; se l’errore è stato commesso nell’arco di più esercizi precedenti, sono apportate le necessarie rettifiche al conto economico e alle riserve di patrimonio netto di apertura del bilancio comparativo, per la parte di pertinenza. Il principio contabile consente alcune semplificazioni nel caso di errori con effetti su più esercizi precedenti, in considerazione delle difficoltà pratiche che possono emergere: laddove non sia possibile distinguere l’impatto sul conto economico del precedente esercizio rispetto all’impatto sul patrimonio netto iniziale dello stesso, è possibile evitare la rideterminazione del bilancio comparativo; diversamente, nel caso in cui risulti difficile determinare l’impatto cumulativo di un errore, la quantificazione dell’errore, e conseguentemente la rideterminazione del bilancio comparativo, è effettuata a partire dal primo periodo precedente in cui risulti fattibile. In questi casi, è necessario riportare in nota integrativa adeguata informativa sulle motivazioni del ricorso alle semplificazioni consentite dall’OIC 29.
Nel caso di errori che, per la loro natura, possano rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio non può essere applicato l’OIC 29, per espressa indicazione contenuta nel principio. In queste situazioni, il bilancio di quell’esercizio dovrà essere predisposto di nuovo ed assoggettato ad una nuova approvazione da parte dell’assemblea.