Sorte dei debiti tributari nella legge fallimentare

Il 20 febbraio 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e la Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti ha reso pubblico il documento avente come tematica la sorte dei crediti tributari nel corso della procedura di concordato preventivo e di quella di accordi di ristrutturazione dei debiti.

I dubbi su come trattare tali debiti sono aumentati a seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità 2017 che ha introdotto delle modifiche all’art. 182 ter l.f. che ha provocato forti dubbi interpretativi da parte della dottrina e della giurisprudenza, rendendo difficile gestire quelle procedure di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione che avevano previsto nel piano non la transazione fiscale ma solo una parziale soddisfazione dei debiti fiscali e contributivi.

Qui si rammenta che l’istanza di transazione fiscale e previdenziale deve essere presentata contestualmente al deposito del Piano, facendo parte di esso, e rimane come documento con propria autonomia negoziale invece in caso di accordo di ristrutturazione.

Il problema non è di poco conto in quanto in media i crediti dell’Erario e degli Enti previdenziali insinuati nei fallimenti rappresentano circa il 40% del totale e vengono soddisfatti in media solo per l’1,60% del loro ammontare complessivo.

Per risolvere in parte i dubbi interpretativi l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 23 luglio 2018 n. 16/E.

Anche il D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha cercato di dare una risposta ai dubbi sorti in passato.

L’art. 88 del CCII non si discosta molto da quanto formulato dall’art. 182 ter l.f. in quanto prevede che: “con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo’ proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche’ dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo e’ assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali é previsto un trattamento più favorevole.”

Lo stesso art. 88 CCII precisa che l’attestazione del professionista indipendente deve valutare la convenienza di quanto proposto in merito ai crediti fiscali e previdenziali rispetto a quanto si ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale.

Per quanto riguarda il credito tributario chirografario il voto sulla proposta di concordato è espresso dall’ufficio, assunto il parare della direzione regionale competente, e il voto dell’agente della riscossione deve essere espresso limitatamente agli oneri di riscossione ai sensi dell’art. 17 d,lgs 13 aprile 1999 n. 112.

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