Esigibilità dell’iva

esigibilità iva

Premessa

Con il termine “esigibilità IVA” si fa riferimento al momento in cui l’IVA, riferita ad una specifica transazione, deve essere versata. 

Proprio in materia di esigibilità è opportuno distinguere:

  • Esigibilità immediata: l’IVA è esigibile nel momento in cui si possono considerare concretamente effettuate la cessione di beni o la prestazione di un servizio;
  • Esigibilità differita: il pagamento dell’IVA avviene solo nel momento in cui la fattura emessa viene pagata dal cliente. Questa opzione è concessa solo per quanto riguarda le transazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ciò per evitare che il professionista che ha emesso la fattura debba necessariamente anticipare le somme nonostante la PA non abbia ancor effettuato il pagamento (proprio perché, come è noto, i tempi di pagamento delle PA sono effettivamente lunghi). 

Ne deriva che il momento di emissione della fattura e quello in cui l’imposta diventa esigibile sono diversi. 

I momenti relativi alle operazioni IVA sono individuati dalla Direttiva 2006/112/CE negli articoli 62-69: viene evidenziata la distinzione tra il c.d. fatto generatore dell’IVA e il momento rilevatore dell’esigibilità (fatturazione o pagamento), ossia il momento in cui l’imposta può essere effettivamente riscossa e, ancora, il  momento di pagamento che, sulla base di quanto disposto dall’art.206 della Direttiva, si riferisce al momento della presentazione della dichiarazione Iva (o, in caso di versamento di acconti, prima).

Una pronuncia della Corte di Giustizia

In generale si può sostenere che il rilievo dell’esigibilità è quell’elemento che può generare il diritto di riscossione dell’imposta.

Tale principio viene richiamato dalla Corte di Giustizia nella recente causa C-855/19 in cui uno Stato membro richiedeva il pagamento anticipato dell’Iva sull’acquisto intracomunitario di carburanti, ma tale pagamento veniva richiesto prima che l’imposta fosse diventata esigibile sulla base di quanto precisato dall’art.69 della Direttiva.

I giudici europei hanno escluso l’esigibilità dell’imposta: essa, infatti, assumerebbe rilievo solo al momento di effettiva emissione della fattura o dopo 15 giorni rispetto al mese successivo a quello in cui si era verificato il cd “fatto generatore”. 

Quanto sopra deve considerarsi applicabile anche in relazione alla condizione di acconti provvisori: la Direttiva, infatti, consente agli Stati membri di anticipare la data di pagamento dell’imposta quando questa sia – comunque – già esigibile, non consente – invece – di anticipare la data in cui l’imposta diventa esigibile.

Ecco il motivo per cui è sempre necessario tenere distinti quei “momenti dell’IVA” di cui sopra: fatto generatore, esigibilità e pagamento.

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