Sicurezza sul lavoro e delega di funzioni

sicurezza sul lavoro

L’attuale complessità della realtà d’impresa impone una necessaria distribuzione dei poteri e delle responsabilità in capo ad una pluralità di soggetti. 

In particolare, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni appare lo strumento di elezione per adempiere correttamente agli obblighi di prevenzione gravanti sul datore di lavoro, anche in un’ottica di gestione del rischio penale connesso all’esercizio dell’impresa.
Tramite la delega di funzioni il datore di lavoro – individuato dalla  normativa di settore di cui al Decreto Legislativo 81/2008 come garante della sicurezza e della incolumità dei lavoratori  – trasferisce al delegato un insieme di funzioni e di responsabilità: “questi, per così dire, si libera di poteri e di responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. […] In breve la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri” (Cass. Pen., SS.UU., n. 38343/2014, caso Thyssenkrupp).

I requisiti e i limiti di contenuto della delega di funzioni

L’articolo 16 D. Lgs. 81/2008 individua i limiti e i requisiti di forma e di sostanza della delega di funzioni, in particolare: 

  1. la delega di funzioni deve risultare da atto scritto recante data certa
  2. il soggetto delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza  richiesti  dalla  specifica  natura  delle  funzioni delegate
  3. la delega deve attribuire al delegato  tutti  i  poteri  di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
  4. la delega deve attribuire  al  delegato  l’autonomia  di  spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
  5. la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto
  6. alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

Quanto invece ai limiti di contenuto della delega di funzioni, questi sono elencati nell’articolo 17 del Testo Unico Sicurezza, secondo il quale il datore di lavoro non può delegare a terzi l’attività di valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR), nonché la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ossia quella figura di supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza.

 

Gli effetti della delega di funzioni: il riparto di responsabilità tra delegante e delegato 

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, T.U.S., “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Tramite una (valida) delega di funzioni il datore di lavoro determina quindi una “riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità” (Cass. Pen., SS.UU., n.38343/2014, Thyssenkrupp), all’interno della quale egli però conserva un dovere di controllo non sugli specifici fattori di rischio (compito, questo, del delegato!), bensì sull’operato del delegato. 

Tale obbligo riguarda dunque “la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 10702/2012). Infatti, “in tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato.” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 44141/2019).

Ben si comprenderà, pertanto, come il datore di lavoro non potrà beneficiare di nessuna limitazione della sua responsabilità nel caso in cui, ad esempio, pur in presenza di una corretta delega di funzioni, non delinei procedure volte a prevedere flussi informativi tra lui e il delegato, in modo tale da poterne conoscere – e quindi controllare – l’operato.

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