Il merito creditizio nel sovraindebitamento

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Col decreto ristori, il legislatore ha introdotto importanti novità alla Legge n.3/2012 del sovraindebitamento, anticipando il contenuto del nuovo Codice della Crisi d’Impresa.

Cos’è il merito creditizio?

Il merito creditizio è un indice che rappresenta l’affidabilità economica e finanziaria di un soggetto e permette di poter ottenere un prestito o meno dagli istituti di credito o finanziari. È, quindi, un metodo che si utilizza per comprendere se un soggetto sia in grado di restituire o meno un prestito.

L’OCC ha l’obbligo di verificare il merito creditizio?

Una delle importanti novità riguarda il merito creditizio regolato dall’art.9 comma 3 bis n.2 che statuisce come “l’organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore” oltre all’art.12 comma 3 ter che sanziona il creditore che ha provveduto a finanziare il debitore senza verificare il merito creditizio di quest’ultimo. Si presenta, quindi, da un lato, un onere di diligenza del creditore/finanziatore e dall’altro una garanzia di sanità, stabilità del mercato del credito.

L’art.9 obbliga, inoltre, l’OCC ad inserire nella propria relazione “l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (…)”.

Come si valuta il merito creditizio?

La normativa sul sovraindebitamento deve essere letta unitamente all’art.124 bis comma 1 del D.Lgs n.385/93 c.d. Testo Unico Bancario, il quale dispone che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di tutte le informazioni necessarie, anche fornite dallo stesso consumatore e, se necessario, consultando la banca dati.

Alla luce di tutte le disposizioni di cui sopra, è pacifico che l’art.9 L.3/12 obbliga l’OCC a svolgere una valutazione dell’atteggiamento dell’istituto di credito al momento della concessione del credito. Lo scopo è proprio quello di capire se, in capo al consumatore/debitore, vi era la possibilità o meno di adempiere all’obbligazione (cioè di restituire il prestito).

Se il creditore, istituto di credito o finanziario, non valuta il merito creditizio, a cosa va incontro?

Nell’ipotesi in cui l’OCC ritenga che il merito creditizio non sia stato valutato correttamente dall’istituto di credito, verrà applicata la sanzione di cui all’art.12 comma 3 ter: “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all’art.124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Un anticipo all’introduzione nel merito creditizio vi è stato con l’ordinanza del 21/10/20 del Tribunale Ordinario di Napoli, mediante la quale il giudice ha ritenuto il debitore meritevole di ottenere l’omologazione del piano del consumatore in quanto gli istituti di credito avevano continuato a concedere credito senza verificare l’esistenza o meno del merito creditizio in capo al consumatore/debitore. 

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