Sanzioni per il creditore che ha causato il sovraindebitamento

merito creditizio

Il c.d. merito creditizio

L’art.4 ter della Legge n.176/2020 ha introdotto importante novità alla Legge sul sovraindebitamento n.3/12 tra cui la responsabilità dei creditori in caso di mancata valutazione del merito creditizio.

Cos’è il merito creditizio e come viene valutato?

Il merito creditizio è la capacità che ha un soggetto di poter restituire la somma che gli è stata concessa da un istituto di credito o da una società finanziaria.

Quest’ultimi dovranno valutare, prima della concessione del credito, se il soggetto è in grado di poter restituire la somma prestata o meno. Se il soggetto è capace di poter adempiere alla restituzione del proprio debito, allora sarà meritevole di poter accedere al credito.

Cosa deve verificare il creditore?

Per la predetta valutazione, l’istituto di credito o la finanziaria dovranno verificare:

  1. Il reddito disponibile;
  2. I precedenti finanziamenti concessi;
  3. La proprietà di beni mobili e immobili;
  4. La situazione lavorativa;
  5. Tutti i dati utili per capire se il soggetto è capace di restituire la somma prestata.

La verifica del merito creditizio e disciplinato dall’art.124 bis del TUB il quale dispone che “prima della conclusione del contratto di credito” è necessario valutare “il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Come viene calcolato il merito creditizio? 

La riforma sulla Legge del sovraindebitamento ha introdotto il merito creditizio nell’accordo (art.9 lett. e) e 3 bis n.2), nel Piano del Consumatore (art.12 bis, 3 bis) e nella nuova procedura del debitore incapiente (art.14 quaterdecies comma 2).

La Legge, infatti prevede che debba essere verificato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del credito abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore indicando, inoltre, come debba essere effettuato il calcolo: “il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.  A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)”.

Cosa succede se il creditore non abbia valutato il merito creditizio?

Nell’ipotesi in cui il creditore non abbia valutato il merito creditizio o abbia sbagliato a valutarlo, la normativa prevede l’applicazione di sanzioni a carico del creditore, vale a dire, l’impossibilità di presentare opposizioni o reclamo avverso il piano.

Alla luce di quanto esposto ne deriva che il creditore non potrà far valere a suo favore eventuali cause di inammissibilità del piano o opporti al medesimo o proporre reclamo in sede di omologa.

Infine, conseguenza logica è quella per la quale nei confronti del creditore sarà possibile una maggiore falcidia del suo credito proprio in considerazione dell’errato comportamento tenuto. 

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