La rottamazione ter è stata introdotta nell’articolo 3 del Decreto-legge n.119/2018. Si tratta di una definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione in favore dei contribuenti che hanno uno o più debiti, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La definizione agevolata permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo presenti nelle cartelle di pagamento, corrispondendo solo le somme dovute escludendo le sanzioni e gli interessi di mora.
L’art. 3 del Decreto Legge n.119/2018 prevede che per poter aderire alla Rottamazione ter, bisogna presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Inoltre, sempre il citato Decreto Legge prevede l’accesso automatico, senza necessità di presentare alcuna dichiarazione di adesione, ai benefici della rottamazione ter per i carichi che risultano:
- già presenti nella rottamazione bis come previsto dal Decreto Legge n.148/2017, nell’ipotesi in cui le rate del piano di definizione agevolata a suo tempo concesso, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, siano stati regolarizzati entro il 7 dicembre 2018;
- già presenti in rottamazioni precedenti, a prescindere dal pagamento delle rate del piano di definizione precedentemente concesso, ed intestati a soggetti che risiedono in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Successivamente, grazie al Decreto Crescita, precisamente il Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ha concesso la possibilità di riaprire i termini per permettersi la rottamazione ter, presentando la domanda di adesione entro il 31 luglio 2019.
Con l’arrivo della pandemia, l’amministrazione finanziaria ha concesso la possibilità ai contribuenti di poter mantenere i benefici della rottamazione ter purché abbiano effettuato tutti i pagamenti entro il 14 dicembre 2021 delle rate dovute per il 2020 e il 2021. Il termine ultimo è disposto dal Decreto Legge n.146/2021 denominato Decreto Fiscale.
Come previsto dal Decreto Legge n.119/2018, le scadenze delle rate della rottamazione ter sono le seguenti:
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 novembre.
Tuttavia, sono ammessi cinque giorni di tolleranza per i pagamenti entro le date sopra elencate.
Un ulteriore novità è stata prevista dal Decreto Sostegni il cosiddetto “stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per debiti, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, affidati all’Agente della riscossione.
Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 ha disposto le modalità di annullamento dei debiti ed ha fissato la cancellazione dei carichi interessati al 31 ottobre 2021.
Fino a tale termine, tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi dalla riscossione e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Nello stralcio vengono compresi anche quelli presenti nei piani di pagamento della rottamazione ter ex dell’art.3 Decreto Legge n.119/2018.
Per usufruire dello “stralcio” i beneficiari devono rispettare i seguenti requisiti:
- persone fisiche con un reddito imponibile, riferito all’anno d’imposta 2019, inferiore a 30 mila euro;
- soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile, riferito all’anno d’imposta 2019, inferiore a 30 mila euro.