Ristrutturazione dei debiti del consumatore

ristrutturazione debiti

L’art.2 lett. e) del Codice della Crisi d’Impresa definisce «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei

all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se  socia  di   una   delle   societa’ appartenenti ad uno dei tipi regolati nei  capi  III,  IV  e  VI  del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei  a quelli sociali.

Ci si chiede, quindi, se possa un soggetto, ex imprenditore, accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art.67 CCII oppure debba accedere alla procedura di concordato minore ex art.74 CCII.

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 23/2/23 ha statuito che “Deve riconoscersi la qualifica di consumatore a chi svolga domanda che comprende anche debiti contratti nell’esercizio di attività di impresa in passato svolta, ma da tempo cessata, reputandosi in tal caso che agisca per scopi estranei a quelli imprenditoriali”.

Si è, quindi, davanti ad un soggetto con debiti promiscui (di natura personale e imprenditoriale).

La qualifica di consumatore viene attribuita, altresì, “alla persona fisica che in qualità di avallante ha sottoscritto finanziamenti chirografari contratti da un altro soggetto (nel caso di specie, dalla figlia) funzionali ad assicurare l’avvio e lo svolgimento di un’attività commerciale”. A tale soggetto, si riconosce la qualità di consumatore all’avvallante che non abbia partecipato all’attività imprenditoriale come amministratore o socio di capitali.

Secondo il nuovo Codice della Crisi d’Impresa, quindi, per essere considerati consumatori, è sufficiente essere nelle condizioni di estraneità imprenditoriale, anche se i debiti in capo al soggetto sono di natura imprenditoriale o promiscui.

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