Rapporti processuali pendenti e procedure concorsuali

giudizio

La legittimazione del Curatore fallimentare e l’interruzione dei procedimenti pendenti

Secondo l’art.43 della Legge fallimentare, nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.

L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.

Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al presidente della Corte di Appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della Corte di Appello ne dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia.

A chi spetta la legittimazione a stare in giudizio?

La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore.

A questa regola, enunciata dall’art. 43 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione soltanto alcune ipotesi, le quali una recente sentenza di Cassazione ha specificato:

  1. ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali;
  2. ipotesi in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando un totale disinteresse o indifferenza nei confronti del giudizio, situazione che non si verifica ove l’inerzia degli organi fallimentari costituisca, ad esempio, il risultato di una ponderata valutazione negativa. “In particolare, l’assoluto disinteresse della Curatela, come condizione negativa perché possa riconoscersi al fallito la legittimazione supplementare ed eccezionale, esige una rigorosa e specifica allegazione ed un accertamento preliminare, altrimenti generandosi una incontrollabile serie di giudizi a catena ed una confusione di ruoli (o peggio l’uso strumentale di tale possibilità, per finalità estranee al corretto ed imparziale svolgimento della procedura), il cui onere di allegazione specifico, sostenuto con rigore probatorio, spetta a colui che affermi i fatti di disinteresse e chieda di surrogarsi alla curatela” (Cass. civ. sez. lav. Ord. Del 22/5/20 n.9482).

Cosa succede ai procedimenti pendenti in caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale?

Il secondo comma dell’art.43 Legge fallimentare statuisce che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo pendente.

Una recente sentenza di Cassazione ha analizzato il rapporto tra cause scindibili e l’evento interruttivo del fallimento nei confronti di una parte. La suprema Corte si è pronunciata statuendo che l’effetto interruttivo non ha effetti nei confronti degli altri litisconsorti necessari, i quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo. “Conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell’interesse della parte colpita dal suddetto evento, l’estinzione si verifica nei soli confronti di quest’ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti”. (Cass. civ., sez. III, Ordinanza del 23/04/2020, n. 8123 rv. 657575-01)

Pertanto, in caso di mancata riassunzione, l’estinzione travolge unicamente il fallito mentre, nei confronti delle altre parti in giudizio, il processo continua.

 

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