Prorogata la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

agevolazione prima casa

L’art. 29 del decreto legge “Energia” n.17/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2022, ha prorogato per l’anno 2022 le agevolazioni fiscali sulle rivalutazioni delle partecipazioni e dei terreni. Tali agevolazioni fiscali erano state introdotte e disciplinate dagli art. 5 e 7 della legge 448/2001, in particolare regolamentano le rivalutazioni:

  • per i terreni edificabili o con destinazione agricola;
  • per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, qualificate o non;

in entrambe le situazioni, il requisito principale è dato che il bene o la quota sia posseduta alla data del 1° gennaio 2022.

Data tale circostanza, è quindi possibile rivalutare il costo o il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi.

Alla rivalutazione possono aderire i seguenti soggetti:

  • persone fisiche non esercenti attività d’impresa; 
  • società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ex dell’art. 5 TUIR; 
  • enti non commerciali; 
  • soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Entro il prossimo 15 giugno 2022, i contribuenti che vorranno aderire all’agevolazione dovranno:

  • incaricare un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) a redigere e asseverare la perizia di stima delle partecipazioni o dei terreni;
  • versare l’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione per l’intero ammontare, oppure in caso di rateizzazione, versare la prima delle tre rate annuali dovute di pari importo entro il 15 giugno 2022 e le successive entro il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024 con la maggiorazione degli interessi del 3% annuo dal 15 giugno 2022. Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.47/E/2011, la rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore indicato nella perizia giurata ovvero in caso di pagamento rateale della prima rata. 

La rideterminazione del valore d’acquisto o del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni deve essere valutata con l’ottica di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione dei beni. A tal proposito, si evidenzia che:

  • ai fini della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva del 14% da applicare sul valore rivalutato; in particolare l’imposta sostitutiva deve essere versata attraverso il modello F24, indicando “2022” come anno di riferimento e i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni;
  • in alternativa alla rivalutazione, l’imposta sostitutiva dovuta sulla plusvalenza di natura finanziaria è pari al 26%.
  • l’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze ai sensi dell’articolo 68 del TUIR. Pertanto, in caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, se il valore di perizia dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2013, n. 1/E, par. 4.1);
  • nell’ipotesi di acquisto per donazione si assume come valore il costo del donante (pertanto, se il donante ha rivalutato, anche per effetto di una precedente legge di rivalutazione, il maggior valore si trasferisce al donatario, aumentato dell’eventuale imposta di donazione a carico del donatario);
  • in merito alle successioni si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione (pertanto, se ha rivalutato il defunto il relativo maggior valore non potrà essere usato dall’erede all’atto della cessione delle partecipazioni).

Infine, si ricorda che nell’eventualità di precedenti rivalutazioni ai sensi della circolare Agenzia delle Entrate n.47/2011:

  • non è necessario versare le rate eventualmente pendenti derivanti dalla precedente rivalutazione;
  • dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione, è possibile scomputare l’imposta sostitutiva già versata.

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