Azioni successorie

Le azioni successorie, posso essere brevemente riassunte per una comoda lettura del lettore. Tale schema richiama il precedente articolo pubblicato, in tema di divisione ereditaria.

Azione di petizione ereditaria

È disciplinata all’articolo 533 del Codice Civile ed è l’azione con cui l’erede può far valere la sua qualità e chiedere la restituzione di beni ereditari a chi li possegga. Può essere esercitata sia contro altri eredi, sia contro chi possegga beni ereditari senza averne titolo.
Può essere esercitata senza limiti di tempo (è imprescrittibile), ma incontra il limite dell’eventuale acquisto della proprietà per usucapione da parte del possessore.

 

Azione di impugnazione testamentaria

È l’azione con cui si possono far valere varie cause di invalidità del testamento: la falsità del testamento (quando non è stato scritto dal defunto), difetti di forma (ad esempio, la mancanza della data o della firma nel testamento olografo), l’incapacità del testatore (ad esempio perché minore di età, perché interdetto, perché incapace di intendere e volere al momento della redazione del testamento), un vizio della volontà (quando ad esempio il testamento è stato frutto di dolo o violenza).
Normalmente il diritto di far valere l’invalidità del testamento si prescrive in cinque anni dall’apertura della successione o dal momento in cui è data esecuzione alle disposizioni testamentarie (quando il testamento viene pubblicato dal notaio); nei casi più gravi di nullità per contrarietà alla legge (ad esempio quando il testamento è frutto di un patto successorio) o di gravi vizi di forma (ad esempio mancanza della data o della firma nel testamento olografo) non vi sono termini di prescrizione.

 

Azione di riduzione

È l’azione spettante a chi ritenga che sia stato violato il proprio diritto alla quota di legittima. I parenti più stretti del defunto – figli, coniuge o parte dell’unione civile, genitori, altri ascendenti o discendenti se esistenti – sono detti legittimari ed hanno diritto ad una quota del patrimonio ereditario del defunto fissata per legge.
Attraverso l’azione di riduzione essi possono ottenere la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti, ed anche delle donazioni effettuate in vita dal defunto, fino alla reintegrazione della quota loro riservata per legge.
L’azione deve essere esercitata entro dieci anni dall’apertura della successione.

 

Azione di divisione ereditaria

È l’azione con cui ogni coerede può chiedere la divisione dei beni ereditari.
Il diritto di chiedere la divisione dei beni in comunione ereditaria non è soggetto a termini di durata.

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