L’accertamento tecnico preventivo. Caratteristiche 

ATP Accertamento-tecnico-preventivo

Premessa

L’accertamento tecnico preventivo – o ATP – è un procedimento cautelare disciplinato all’art. 696 c.p.c., che recita: “Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un ispezione giudiziale”.

La Legge n. 80 del 2005 ha precisato che l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ricorrono le condizioni di urgenza, possono essere disposti “anche sulla persona dell’istante e, se questi vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta”.

L’ATP, quindi, permette di verificare la condizione e lo stato di una situazione, che sia essa riferita ad una cosa, un luogo, una persona. Trova utilità nel fatto che permette di evitare che alcuni elementi probatori, importanti per un futuro eventuale giudizio, possano essere dispersi, rovinati, deperiti o – comunque – modificati o alterati.

Normalmente questo procedimento viene utilizzato nel caso in cui vi sia necessità di svolgere un atto che, con urgenza, permetta il ripristino dello stato ex ante, rimuovendo gli elementi pregiudizievoli che potrebbero alterare gravemente ed irrimediabilmente lo stato di fatto, rischiando di impedire ad una parte di far valere i suoi diritti oppure, ancora, tutte le volte in cui sia necessario indagare sulla qualità o la condizione di cose e fatti.

La richiesta di ATP

La richiesta va presentata con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice del merito ex art. 693 c.p.c., mentre in pendenza di giudizio deve essere rivolta al magistrato già investito della causa. Nel ricorso devono essere indicati i motivi sui quali si fonda la pretesa, con precisa indicazione degli elementi tecnici contestati e dei danni subiti nonché i motivi della domanda di merito, relativa al futuro giudizio vero e proprio. Di grande importanza è anche l’indicazione degli elementi che giustificano l’urgenza.

Verrà quindi fissata la prima udienza di comparizione e verrà assegnato al ricorrente il termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto alla controparte.

Verrà poi nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio e fissata la data e l’ora in cui il consulente e le parti dovranno comparire davanti al Giudice.

In tale occasione verranno anche individuati i quesiti tecnici da porre al CTU e la data di inizio delle operazioni peritali; le parti – ovviamente – avranno la possibilità di nominare dei Consulenti Tecnici di Parte (CTP).

Il CTU, quindi, dovrà prestare giuramento e svolgere le operazioni peritali (alla presenza dei CTP) che si concluderanno con la redazione di una relazione tecnica che verrà poi depositata.

Il Giudice, a quel punto, liquiderà il compenso al consulente e il procedimento si chiude.

Composizione della lite

Il procedimento di ATP può essere utilizzato anche quando non sussiste quel carattere di “urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose“.

È proprio il caso in cui l’ATP viene introdotto ai fini di comporre una lite relativa a crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a cui seguirà un decreto del giudice che gli attribuisce efficacia di titolo esecutivo.

Se, invece, la conciliazione non viene raggiunta, ciascuna delle parti potrà chiedere, nel giudizio di merito, l’acquisizione agli atti della relazione del CTU.

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