Proposte ed offerte concorrenti dei creditori nel concordato preventivo

Negli ultimi anni la disciplina della crisi d’impresa è stata aggiornata più volte.

La riforma più rilevante è stata quella del 2015, con la quale con il decreto legge n. 83 del 2015, sono state introdotte importanti novità soprattutto nella fattispecie del concordato preventivo.

A seguito della riforma del 2015 è stata previsto nel concordato preventivo la possibilità di avvalersi dell’istituto delle offerte concorrenti.

Offerte concorrenti

Il legislatore introducendo nella normativa italiana l’Istituto delle offerte concorrenti di cui all’art. 163 bis legge fallimentare ha voluto accrescere la competizione per l’aggiudicazione dei beni dell’impresa messi a disposizione della procedura di concordato, sia in quello liquidatorio sia in quello in continuità diretta o indiretta.

Nella presentazione delle offerte concorrenti il debitore individua la controparte a priori, e saranno poi i creditori a dover votare per accogliere o meno la proposta avanzata dal debitore nel piano.

Con la previsione che la proposta debba essere accettata dai creditori il legislatore ha voluto porre dei limiti al rischio che l’omologazione del piano di concordato permettesse di trasferire beni e/o uno o più rami d’azienda a prezzi modici ai terzi indicati dal debitore nella sua proposta, garantendo così ai creditori la possibilità di essere maggiormente soddisfatti da offerte migliorative.

Le modalità di presentazione delle offerte irrevocabili sono stabilite nel decreto che dispone l’apertura del procedimento competitivo.

Lo stesso decreto prevede:

  • che sia assicurata la comparabilità;
  • i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle più rilevanti informazioni e i limiti e le modalità del loro utilizzo;
  • le modalità di svolgimento della gara competitiva;
  • le garanzie che gli offerenti dovranno prestare;
  • le forme di pubblicità del decreto;
  • l’indicazione che la pubblicità sia effettuata sul portale delle vendite pubbliche;
  • l’ammontare dell’aumento minimo.

Le offerte saranno rese pubbliche il giorno dell’udienza fissata dal giudice, e all’udienza potranno partecipare gli offerenti e qualunque interessato. Nel caso di offerte migliorative si darà avvio ad una gara tra gli offerenti che dovrà svolgersi o il giorno dell’udienza di apertura delle buste o in altra udienza successiva ma in ogni caso prima dell’adunanza dei creditori. 

La gestione del procedimento competitivo in molti tribunali è affidata al giudice delegato, che con l’ausilio del commissario giudiziale dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti ovvero alla pubblicazione del bando, all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e altro.

L’offerta deve prevedere un corrispettivo in denaro o essere in ogni caso a titolo oneroso.

Al termine della gara competitiva il debitore è tenuto a modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all’esito della stessa.

Proposte concorrenti

Ai sensi dell’art. 163 legge fallimentare i creditori, entro trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori, possono presentare una domanda concorrente di concordato preventivo; tale facoltà, tuttavia, è concessa solamente a quei creditori che rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata a norma dell’art. 161, secondo comma, lettera a) Legge fallimentare.

Nel calcolo del dieci percento non vengono considerati i crediti delle società controllanti, controllate e sottoposte a controllo comune della società debitrice.

Se il professionista attestatore nella sua relazione di attestazione attesta  che con la proposta del debitore sia pagato almeno il quaranta percento dei debiti chirografari (trenta percento se trattasi di concordato in continuità aziendale ex art. 186-bis) le proposte concorrenti non sono ammissibili.

E’ necessario depositare una relazione attestativa ai sensi dell’art. 161, comma terzo, legge fallimentare solo per quegli aspetti che riguardano la fattibilità del piano e che non sono stati già verificati da parte del commissario giudiziale.

I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe e nel caso nella proposta siano previste varie classi la correttezza di queste dovrà preventivamente essere verificata dal Tribunale.

Anche il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza agli artt. 90 e 91 CCII prevede per il concordato preventivo la possibilità di presentare offerte e proposte concorrenti da parte di terzi e dei creditori.

La legge fallimentare non tratta in modo esaustivo le problematiche che possono sorgere qualora venga presentata un’offerta concorrente e anche il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pur avendo introdotto alcune specificazioni, non copre tali lacune.

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