Procedura di sovraindebitamento e durata

sovraindebitamento

La Legge Antisuicidi comprende 3 differenti procedure, qui riassunte negli aspetti che le distinguono tra loro:

1.Accordo di composizione della crisi / concordato minore (art.7 L.3/12– art.74 CCII)

  • Il debitore propone un accordo di ristrutturazione ai creditori, sulla base di un piano;
  • l’accordo con i creditori può essere richiesto da tutti i soggetti non fallibili, sia per debiti legati all’attività professionale o di impresa sia per debiti ad essa estranei;
  • l’accordo con i creditori necessita del consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti stessi (art. 11, comma 2).

2. Piano del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 7 e 8 L.3/12 – 67 CCII)

  • è riservato – come indica la stessa definizione – al “consumatore”, ossia a colui che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale.
  • non è subordinato al consenso dei creditori, essendo il Tribunale competente a decidere se il consumatore-debitore è meritevole o meno di accedere.

3. Liquidazione del patrimonio / liquidazione controllata (art.14 ter – art.268 CCII)

Il debitore (privato o comunque soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti.

Anche se la vendita dei beni non copre tutti i debiti, il residuo debito non pagato viene cancellato

Oltre a 2 particolari procedure che sono:

4. Procedure familiari (art.7 bis L.3/12 aggiornata al 2020 art.66 CCII)

È possibile presentare una procedura unica di composizione delle crisi da sovraindebitamento come membri di una stessa famiglia, se si tratta di conviventi o quando la situazione di crisi ha un’origine comune.

6. Debitore incapiente (art.14 quaterdecies L.3/12 – art.283 CCII)

  • cioè la persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura, purché risulti meritevole e fatto l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori almeno per il 10%.
  • cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla.

Passaggi per le procedure: 

  • Studio della situazione debitoria. Se la normativa sul sovraindebitamento è la soluzione ai problemi del debitore:
  • il consulente dovrà richiedere la nomina di un OCC che dovrà verificare sia gli aspetti formali che la sostenibilità della proposta;
  • redazione della relazione da parte dell’OCC;
  • deposito della procedura presso di Tribunale di residenza o sede della società non fallibile;
  • l’approvazione del Giudice, ovvero la cosiddetta Omologa;
  • attuazione del piano;
  • esdebitazione;
  • riabilitazione

Durata:

  • la legge 3/2012 e l’aggiornamento di dicembre 2020 (art.14 novies), prevedono che in caso di procedura di liquidazione del patrimonio, il debitore, dopo quattro anni dall’apertura della liquidazione, deve fare una successiva domanda di esdebitazione, che richiede, quindi, tempi e una nuova valutazione da parte di un diverso giudice.
  • CCII: prevede, invece, una durata di tre anni per la procedura di liquidazione – da calcolarsi quando è aperta. Oppure se la procedura dura di meno, l’esdebitazione si calcola 3 anni dalla chiusura.  Mentre il tempo è variabile per le altre procedure (art.279 CCII).

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