I beni giuridici – Parte I

Le categorie dei beni giuridici

Parte 1 

Premessa

In molti dei precedenti articoli abbiamo nominato i concetti di “bene” e di “cosa”: tali termini vengono spesso utilizzati ma non sempre con il corretto significato.

Partiamo da un concetto: non ogni cosa è un bene, lo sono quelle da cui si possa trarre un vantaggio o una utilità e quelle che possano costituire oggetto di appropriazione.

È lo stesso art.810 c.c. a precisare che “sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”.

Si può quindi dire che i beni appartengono alla categoria delle cose, ma non tutte le cose sono beni: si tratta – in sostanza – di un rapporto genere a specie.

Il bene, a livello giuridico, più che con la cosa intesa come elemento fisico, viene spesso identificata con il diritto sulla cosa, perché è quel diritto che ha un valore (es. nella compravendita ciò che ha valore è il diritto di proprietà sull’immobile).

I beni possono essere divisi in differenti categorie.

Beni materiali e beni immateriali

I beni che possono essere oggetto di diritti reali possono essere valutati in base al loro carattere corporeo: questi sono i c.d. beni materiali, hanno – infatti – una determinata e definita forma.

I beni immateriali sono, per esempio, i diritti.

Tra questi ritroviamo il diritto di credito, le quote societarie, i dati personali, le opere letterarie, scientifiche, artistiche ove ciò che viene tutelato – più che l’aspetto corporale dell’opera – è l’ingegno che l’ha creata ecc. 

In generale si può dire che i beni immateriali sono quei beni che non hanno una forma determinata e che esistono solo nel momento in cui sopravvengono (l’opera artistica, infatti, diviene un bene immateriale solo nel momento in cui avviene).

Beni mobili e beni immobili

I beni si distinguono ulteriormente in:

  • Beni immobili: i beni immobili sono rappresentati dal suolo e da tutto ciò che è nello stesso incorporato
  • Beni mobili: tutti gli altri beni che possono essere trasferiti da un luogo all’altro senza modificarne le caratteristiche (a questi si deve aggiungere anche l’energia).

I beni registrati e i beni non registrati

I beni, come abbiamo anticipato, sono spesso oggetto di alcune vicende: ad esempio quando avviene una compravendita ove si verifica un trasferimento di proprietà.

Alcune di queste vicende, quando riguardano determinate categorie di beni, sono oggetto di trascrizione nei pubblici registri.

I registri sono di 4 tipi:

  • Registro immobiliare: raccolgono tutti gli atti e le informazioni riguardanti vicende che riguardano beni immobili, nonché diritti reali insistenti su beni immobili;
  • Pubblico registro automobilistico (PRA): riservato alle vicende giuridiche riguardanti i veicoli;
  • Registri indicati dal codice delle navigazioni;
  • Registro aeronautico nazionale: riservato alle vicende giuridiche relative agli aeromobili.

I prodotti finanziari

I prodotti finanziari sono stati indicati come categoria di beni specifica così da permettere una maggior tutela degli investitori.

I prodotti finanziari sono tutte le forme di impiego del risparmio effettuato in vista di un ritorno economico.

Nella categoria assumono particolare importanza gli strumenti finanziari, ossia quelle azioni, obbligazioni o altri titoli idonei ad essere “oggetto di negoziazione sul mercato dei capitali”.

Beni fungibili e beni infungibili

I beni possono distinguersi in:

  • Beni fungibili: sono quei beni che vengono individuati perché appartengono ad un determinato genere, perché possono essere valutate in base alla loro quantità, al peso, al numero, alla misura;
  • Beni infungibili: sono quei beni che vengono individuati in base alla loro specifica ed unica caratteristica e individualità.

La differenza è rilevante perché sottoposti ad una disciplina giuridica differente: per esempio, perché il venditore possa trasmettere all’acquirente un bene infungibile è sufficiente che le parti abbiano concluso un accordo. Per la trasmissione di un bene fungibile, invece, è necessario non solo un accordo ma anche l’attività di “separazione” (numerare, pesare o misurare la parte dovuta).

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