Procedura Composizione della crisi da sovraindebitamento: vantaggi per il debitore

Il legislatore italiano nell’aver emanato la Legge 3/2012 sulla “Composizione della crisi dal sovraindebitamento” ha voluto concedere ai soggetti fortemente indebitati una grande possibilità ovvero quella di poter usufruire di una procedura che gli permetta di risolvere i propri problemi di indebitamento nel giro di pochi anni.

Chi sarà ammesso ad una delle tre procedure previste dalla normativa in esame potrà vedersi riconosciuti i seguenti principali vantaggi:

  • estinzione dei propri debiti pagando anche solo una piccola parte di essi o addirittura, in determinate condizioni, senza pagare alcuna somma;
  • divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;
  • sospensione degli interessi legali o convenzionali. 

Analizziamo nel dettaglio i singoli vantaggi.

Estinzione dei debiti

Il debitore può usufruire dell’esdebitazione per chiedere la cancellazione dei debiti residui una volta che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata chiusa nei termini di legge.

L’esdebitazione è disciplinata dall’art. 14 terdecies della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 12 n. 179, conv. nella Legge 17 dicembre 12 n. 221.

Può essere richiesta dal debitore sottoposto alla liquidazione del patrimonio.

Per fare domanda di esdebitazione il debitore dovrò essere assistito da un legale che per suo conto redigerà e depositerà l’istanza presso il Tribunale competente.

Le condizioni per ottenere l’esdebitazione sono:

  • avere cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura fornendo tutte le indicazioni richieste dalla normativa;
  • non avere intralciato o ritardato la procedura;
  • non aver beneficiato di altre esdebitazioni negli otto anni precedenti la domanda di liquidazione;
  • non essere stato condannato per alcune particolari gravi violazioni degli obblighi attinenti alla procedura sanzionati penalmente;
  • avere svolto, nei quattro anni decorrenti dal deposito della domanda di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alle situazioni di mercato ovvero, in ogni caso, avere cercato un’occupazione e non aver rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta di impiego;
  • avere soddisfatto, almeno parzialmente, i creditori divenuti tali prima dell’apertura della liquidazione;
  • non avere determinato il sovraindebitamento con ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali;
  • non avere posto in essere atti di frode verso i creditori o comunque atti intesi a favorire alcuni creditori in danno di altri.

Restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari e in ogni caso le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa ed i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Nel piano del consumatore e nell’accordo di composizione i crediti che non possono essere soddisfatti diventano automaticamente inesigibili qualora il piano venga approvato.

Sospensione dei pignoramenti

Il legislatore offre la possibilità ad un soggetto sovraindebitato di “proteggere” il proprio patrimonio immobiliare o mobiliare da eventuali azioni iniziate da parte dei creditori, sospendendo ad esempio azioni esecutive in corso.

All’art. 10, comma secondo, lettera c) della L. 3/2012 si dispone che Il Giudice delegato nelle more di accordo di composizione della crisi «dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.»

Con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio il divieto di azioni esecutive individuali opera in automatico. Difatti, con il decreto di apertura della procedura il Giudice nomina un liquidatore e dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Con riferimento, invece, al piano del consumatore, non esiste un divieto automatico di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del sovraindebitato. Il debitore, dovrà chiedere esplicitamente al Giudice la sospensione di determinate esecuzioni già esistenti, individuandole in modo specifico nel ricorso. L’Art. 12 bis, comma secondo, L. 3/2012 dispone che «quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo».

Sospensione degli interessi

La procedura di accordo di composizione della crisi comporta la sospensione del decorso degli interessi convenzionali o legali, ad eccezione dei crediti prelatizi, per quest’ultimi infatti gli interessi continueranno a maturare, salvo quanto disposto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, codice civile. Il dies a quo della sospensione è individuato alla data di presentazione della proposta di accordo e termina alla data di emissione del decreto di omologazione della procedura.

Per la procedura di liquidazione del patrimonio il decorso degli interessi convenzionali o legali è sospeso dal deposito della domanda di ammissione alla procedura fino alla chiusura della stessa, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo, codice civile.

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