Eredità Digitale

Eredità Digitale Un provvedimento storico.

Il caso riguarda la morte di un ragazzo e la volontà dei suoi genitori di poter accedere ai dati contenuti nel suo cellulare. Quale genitore non vorrebbe avere tutto quel che resta del proprio figlio fosse anche un ricordo in pixel?

L’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I civile del 10/2/21 ha trattato il tema dell’eredità digitale a seguito del ricorso di cui agli artt. 669-bis e 700 c.p.c. contro la Apple Italia S.r.l. 

Il ricorso in tribunale veniva depositato dai genitori al fine di poter accedere ai suoi dati personali, visto il mancato consenso opposto da Apple; il fine ultimo del ricorso era quello di obbligare il colosso globale a fornire assistenza nel recupero dei dati del figlio nel sistema di sincronizzazione “iCloud”.

Apple, nelle sue memorie, opponeva altresì al Tribunale di considerare il defunto quale titolare di tutti gli account associati al c.d. “ID Apple” considerando i ricorrenti quali agenti del patrimonio del de cuius, come dettato dall’Electronic Communications Privacy Act del 1986 in merito all’interesse legittimo. Infine, la società colosso dell’informatica eccepiva che l’account del defunto avrebbe potuto contenere dati non solo appartenenti al figlio, ma anche dati personali di terzi.

In tema, è d’obbligo precisare che il Regolamento n.679/16 (G.D.P.R.) non si applica, in ossequio alla soft law Considerando n.27, ai dati personali riguardanti il deceduto, rinviando la disciplina della materia alla competenza legislativa dei singoli Stati Membri.

Il D.Lgs. n.101/18 – innovando il Codice Privacy – in particolare ex art.2-terdecies, legittima i ricorrenti ad accedere ai dati personali del figlio perché, oltre ad essere suoi eredi, agiscono “per ragioni familiari meritevoli di protezione”, permettendo così al Tribunale di ritenerne sussistente il “legittimo interesse”, ex art.6, par.1, lett. f) del Regolamento europeo.

Alla luce dell’ordinanza emessa, è evidente che le nuove tecnologie abbiano mutato radicalmente la relazione fra l’identità personale e la morte, introducendo aspetti di riforma negli ordinamenti giuridici, in tema di governance tra le società fornitrici di servizi informativi, di accesso ai dati da parte degli eredi; non da ultimo, si introduce un nuovo modello di testamento: il testamento digitale.

Con l’avvio di queste nuove prassi appare evidente chiarire il fondamento e la validità delle dichiarazioni rese in modalità telematica e compilate a mezzo di contact-form.

Dal caso in esame emerga la necessità di una disciplina che tuteli i dati personali riferibili ai defunti alla luce della mancata copertura legislativa del GDPR, poiché esso si riferisce solo alle persone fisiche ed in vita.

La nostra vita è attualmente costellata da una raccolta di dati, che sono e saranno la nostra eredità, intangibile, preziosa, da poter tramandare.

L’evento morte connesso all’eredità digitale è un fenomeno giuridico estremamente complesso, poiché presuppone un doveroso adattamento di regole che si sono sempre riferite ad altre tipologie di eredità e che ora devono adattarsi al trasferimento di nuovi beni digitali di natura immateriale; oltretutto si apre la disciplina a problematiche nuove, come la reperibilità o meno di poter conoscere le credenziali di accesso a tali dati o la riferibilità al defunto delle stesse.

Il patrimonio digitale e il diritto successorio.

Siamo di fronte ad una vera rivoluzione digitale che coinvolge attualmente anche il diritto successorio, poichè il patrimonio delle persone fisiche si compone oggi anche di nuovi beni: i beni digitali.

Sono tali le fotografie, le emails, i profili social, i documenti informatici ed in generale qualsiasi “dato” che sia riferibile al defunto.

I beni digitali si possono distinguere in base alla loro natura, in patrimoniali e non patrimoniali.

I primi, i beni non patrimoniali sono tutti quei beni che si riferiscono a dati di natura affettiva e spesso connotati da aspetti familiari, come fotografie di famiglia, mentre i beni a contenuto patrimoniale si caratterizzano per il loro valore economico, in questo caso le fotografie saranno quelle scattate da un professionista sul set.

In conclusione, si sta creando un enorme spazio giuridico, ricco di novità, ma che ha la perentoria necessità di essere disciplinato.

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